Data: 28/02/2015 20:10:00 - Autore: Avv. Laura Bazzan
Avv. Laura Bazzan - In seguito alla riforma della legge professionale, il diritto all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori non � pi� conseguenza automatica del decorrere del tempo

L'art. 22 L. 247/2012, invero, ha sostituito il requisito dell'anzianit� pari ai dodici anni dall'iscrizione all'albo circondariale con la duplice alternativa:

- dell'esame da sostenere a Roma non prima che sia trascorso un quinquennio di esercizio della professione dinanzi alle magistrature di primo e secondo grado unitamente alla lodevole e proficua pratica, per lo stesso periodo, presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione;

- della verifica finale di idoneit� al termine della Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF, il cui accesso � subordinato all'iscrizione all'albo ordinario circondariale da almeno otto anni, nonch� all'esercizio effettivo della professione (ovvero il patrocinio, nel quadriennio precedente, di almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile, o almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale, giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili).

L'attuale disciplina, pertanto, rende decisamente pi� faticoso il conseguimento del titolo di avvocato cassazionista. � appena il caso di precisare, tuttavia, che la disciplina previgente � destinata a trovare applicazione anche nei confronti di quanti maturino il precedente requisito di anzianit� entro tre anni dall'entrata in vigore della riforma.

Avv. Laura Bazzan

Tutte le notizie