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Data: 03/03/2015 10:04:00 - Autore: Mara M.
Con la sentenza n. 7082/2015, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione di secondo grado che assolveva un uomo dall'accusa di deturpamento di immobile, per aver lasciato il proprio cane urinare sopra la facciata principale di un palazzo storico del centro di Firenze.
Il titolare dell'edificio imputava infatti allo stesso proprietario dell'animale l'insudiciamento del muro, contestando che questi avrebbe ben potuto distogliere il proprio cane da tale azione. Condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Firenze, il "padrone" era stato poi assolto dal Tribunale poiché «il fatto non costituiva reato», dal momento che – fra l'altro – l'uomo aveva provveduto ad attenuare gli effetti del "bisognino" versandovi sopra l'acqua contenuta in una bottiglietta.
Dello stesso avviso la Cassazione, che ha confermato la sentenza assolutoria, motivando che «è dato di comune esperienza che, per quanto l'animale possa essere ben educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni fisiologici è talvolta difficilmente prevedibile, trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e comunque non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l'animale che si porrebbero al confine del maltrattamento».
Gli Ermellini hanno inoltre colto l'occasione per ricordare ai proprietari di Fido e Micio il rispetto di alcune regole basilari – quando portano a passeggio i loro fedeli accompagnatori – che li metterebbe al riparo da denunce e citazioni. Fra queste, appunto, l'accortezza di dotarsi di bottigliette di acqua per ripulire eventuali imbrattamenti, e poi, il dovere di tenerli sempre al guinzaglio.
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