Data: 03/03/2020 12:30:00 - Autore: Il diritto in pillole

Il significato del termine manleva

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Spesso il termine manleva viene utilizzato in ambito processuale quando si formula una chiamata in causa di un terzo per essere da lui garantito (manlevato) da una richiesta risarcitoria. E' il caso tipico della pubblica amministrazione convenuta in un giudizio di risarcimento danni derivati dall'esecuzione di opere pubbliche che chiama in causa la ditta che ha eseguito i lavori per essere da questa "manlevata" dalle pretese del danneggiato.

Ma con il termine manleva si fa più spesso riferimento a un accordo intercorso tra le parti e chiamato "patto di manleva".

Il patto di manleva

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Il contratto atipico di manleva consiste nell'accordo tra due soggetti in base al quale il primo si obbligare a tenere indenne il secondo da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultimo. È il caso dell'accordo sottoscritto tra una società controllante e gli amministratori della controllata avente ad oggetto l'impegno di manlevare gli amministratori della controllata da qualsiasi azione di responsabilità promossa dalla controllata stessa ovvero dai soci o dai creditori della controllata. Anche qualora l'obbligo assunto dal mallevadore non sia controbilanciato dalla dazione di una somma di denaro o da un'altra controprestazione suscettibile di valutazione economica, la mancanza dei requisiti di forma richiesti per una valida donazione e il limite derivante dal divieto di donazione di beni futuri preclude l'inquadramento della manleva nell'ambito di una donazione.

La causa del contratto

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Trattandosi di un contratto atipico che non trova nell'ordinamento italiano una disciplina precipua, il patto di manleva è legittimo se diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Conformemente ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, alla base di una valida manleva ci deve essere sempre un interesse del mallevadore all'assunzione degli oneri patrimoniali, pena la nullità del patto per mancanza o illiceità della causa.

L'oggetto del contratto

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Nel patto deve essere determinato l'evento o il fatto da cui discende l'obbligazione del mallevadore e deve indicato il limite massimo di assunzione del debito, pena la nullità del patto stesso, posto che è preclusa dal nostro ordinamento giuridico un'assunzione di responsabilità svincolata dall'indicazione di un ammontare massimo prestabilito o ricavabile dal tipo di rischio oggetto di manleva.

Ammissibilità e validità dei patti di manleva

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Le clausole di manleva non creano forme di irresponsabilità assoluta poiché si limitano a trasferire le conseguenze patrimoniali del danno su un soggetto diverso dall'autore e non sono, quindi, vietate dall'articolo 1229 c.c., ma sono valide a condizione che l'assuntore di tali obblighi vi abbia un interesse; in caso contrario, sono nulle per mancanza o illiceità della causa.
Il patto di manleva volto a tenere indenne il manlevato dai danni conseguenti a suoi comportamenti dolosi è nullo in quanto una manleva così configurata si pone in contrasto con quel principio di ordine pubblico, desumibile dall'articolo 1900 c.c., volto ad impedire ad un soggetto di trarre giovamento dal proprio stesso comportamento doloso.

Domanda di manleva

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La domanda di manleva è l'atto con cui una parte chiede di essere sollevata da una richiesta risarcitoria, nel caso in cui risulti soccombente in giudizio. Dal punto di vista processuale la domanda di manleva è formulata attraverso la chiamata del terzo in garanzia. L'art. 106 c.p.c prevede infatti che: "Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita".

La chiamata in causa del terzo disciplinata dall'art. 269 c.p.c si realizza con la notifica dell'atto di citazione in giudizio. In questo modo il terzo viene a conoscenza delle attività processuali svolte fino a quel momento.

La dichiarazione unilaterale di manleva

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La dichiarazione unilaterale di manleva viene rilasciata quando si desidera sollevare qualcuno dalle conseguenze risarcitorie di una certa attività. Chi assume questa obbligazione (art. 1333 c.c.) deve avere un interesse a manlevare o prestare la manleva in cambio di una controprestazione del manlevato. L'oggetto di questa garanzia è libero, nel senso che è possibile sollevare il manlevato da tutte le conseguenze negative di una certa attività o solo di un evento specifico. L'ordinamento non prevede forme particolari da rispettare per la sua redazione, l'importante è che non sia contraria alla legge. Dal punto di vista contenutistico la dichiarazione unilaterale di manleva deve realizzare solo interessi meritevoli di tutela, non deve essere eccessivamente generica e l'attività a cui si riferisce deve essere colposa, in caso contrario risulterà contraria alla legge.

La clausola di manleva

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La clausola di manleva è inserita in un contratto ogniqualvolta si desidera trasferire le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale in capo a un altro soggetto, che in questo modo interviene per garantire il creditore.

L'ordinanza n. 20152/2017 della Corte di Cassazione, in riferimento a una clausola di manleva inserita all'interno di un contratto assicurativo ha precisato che le clausole di manleva devono essere approvate espressamente nel rispetto dell'art 1341 c.c. perché non integrano una limitazione dell'oggetto dell'assicurazione, ma circoscrivono le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o ne escludono il rischio garantito.


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