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Data: 04/03/2015 14:10:00 - Autore: Giovanna Molteni "È pacifico e va ribadito il principio di diritto che la persona offesa non è legittimata al ricorso personale avverso il decreto di archiviazione e tale principio opera anche quando la persona offesa abbia la qualità di avvocato iscritto all'albo speciale della corte di cassazione". È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8995 del 2 marzo 2015. Nel caso di specie, un avvocato -iscritto tra i difensori nell'albo speciale della Corte di Cassazione e persona offesa in un procedimento relativo ai reati di cui agli articoli 81, 612 e 331 c.p.- ricorre con atto personale avverso il decreto di archiviazione. Il giudice di ultima istanza affronta preliminarmente la questione pregiudiziale se, essendo consolidata la giurisprudenza che nega la possibilità del ricorso personale della persona offesa, sia invece legittimata la persona offesa che possegga la qualità personale di avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti. A sostegno dell'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, la Corte richiama un precedente specifico, secondo cui il ricorso, proposto personalmente dalla persona offesa, è inammissibile, in quanto per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'articolo 613 c.p.p., secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo. A nulla rileva che la persona offesa ricorrente abbia il titolo di avvocato, pur se cassazionista, perché nel processo penale lo jus postulandi non può essere esercitato da chi riveste la qualità di "litigante", a differenza di quanto previsto per l'esercizio dell'azione civile dall'articolo 86 c.p.c.: il che trova ragionevole giustificazione nella natura degli interessi coinvolti. E' vero che con la sentenza n. 10546 del 2014 gli ermellini hanno affermato che la parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori. Ma tale precedente non ha un'immediata rilevanza nel caso in esame in cui rileva la diversa fattispecie del soggetto persona offesa nell'ambito delle indagini preliminari. In definitiva, la persona offesa è soggetto del procedimento che ha comunque connotati autonomi e differenti rispetto a quelli solo funzionali all'eventuale successivo esercizio dell'azione civile nel caso di passaggio alla fase processuale; il che assorbe ogni problematica relativa alla possibilità dell'operare del principio di rappresentanza posto dall'articolo 86 c.p.c., posto che esso pure non opererebbe nella fase procedimentale quando ancora l'azione penale non sia stata esercitata. |
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