Data: 04/03/2015 22:18:00 - Autore: Marina Crisafi

È stato approvato oggi dal Senato, con 165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 astenuti, il ddl “ecoreati” che mira a rendere maggiormente efficaci le azioni di prevenzione e repressione dei delitti contro l'ambiente.

Caratterizzato da una larga intesa tra le diverse componenti politiche, il testo licenziato dall'aula di Palazzo Madama, introduce quattro nuovi reati e prevede aggravi di pene per le lesioni personali e le morti conseguenti alle nuove figure delittuose, raddoppiando anche i termini di prescrizione.

Il ddl n. 1345, che ha ricevuto il plauso delle associazioni ambientaliste, soprattutto a seguito delle polemiche dei giorni scorsi sul caso Eternit, ora torna alla Camera (date le modifiche apportate al Senato), per la terza e ultima lettura.

 

Ecco in breve le principali misure:

 

-     I nuovi reati ambientali

Il decreto inserisce nel codice penale un nuovo titolo (VI-bis) dedicato ai delitti contro l'ambiente, all'interno del quale vengono previsti i quattro nuovi reati di:

o   inquinamento ambientale (art. 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 100mila euro chiunquecagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica”;

o   disastro ambientale (art. 452-ter), che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque cagioni un disastro ambientale, ovvero un'alterazione “irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”;

o   traffico di abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-quinquies), che punisce con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila a 50mila euro, chiunque, “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività” o lo abbandona o se ne disfa illegittimamente; 

o   impedimento del controllo (art. 452-sexies), che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque, “negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti”.

 

-     Circostanze aggravanti e associazione mafiosa

Il ddl introduce diversi aggravi di pena quando dai delitti ambientali derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, o un rischio di compromissione o deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Ulteriori circostanze aggravanti (ex art. 452-septies) concernono i reati commessi da associazioni per delinquere o mafiose finalizzate a commettere delitti ambientali o comunque all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale.


- Divieto di esplosioni nei fondali

A seguito delle modifiche apportate dall'aula del Senato, è stato introdotto anche il divieto delle esplosioni in mare, ai fini di attività di ricerca ed ispezione dei fondali.

Il delitto mira a punire con la reclusione (da uno a tre anni), chiunque, per le suddette attività, tese alla coltivazione di idrocarburi, utilizzi la tecnica esplosiva dell'air gun o altre metodologie simili.


- Sanzioni per le persone giuridiche

È stata prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche a seguito degli illeciti amministrativi conseguenti ai reati.

Il ddl stabilisce infatti precise sanzioni pecuniarie, da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro, per ognuno dei nuovi delitti inseriti.

 

-     Ravvedimento operoso

Previste inoltre significative riduzioni di pena in seguito al ravvedimento operoso.

Il nuovo art. 452-octies stabilisce infatti riduzioni delle sanzioni dalla metà a due terzi, nei confronti di coloro che si adopereranno “per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori” ovvero aiutino concretamente le autorità nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, o, infine, provvedano alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

 

-     Confisca e ripristino dei luoghi

Gli artt. 452-novies e decies sono dedicati, rispettivamente, alla confisca dei beni e al ripristino dello stato dei luoghi in caso di condanna o di patteggiamento della pena per i reati ambientali inseriti nel nuovo titolo.

In particolare, è sempre ordinata la confisca delle cose che costruiscono il profitto o il prodotto del reato e qualora questa non sia possibile, il giudice individuerà i beni di valore equivalente di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità e ne ordinerà la confisca.

Quanto al ripristino dello stato dei luoghi, ove tecnicamente possibile, sarà posto dal giudice a carico del condannato e dei soggetti indicati dall'art. 197 c.p. 


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