Data: 05/03/2015 22:10:00 - Autore: Marina Crisafi

Sarà operativa dal prossimo 19 marzo la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati. La nuova legge (n. 18/2015) approvata dalla Camera il 24 febbraio scorso (leggi l'articolo: “Responsabilità civile dei magistrati: la riforma è legge”) è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale di ieri ed entrerà in vigore 15 giorni dopo.

Nel clima di accese polemiche che ha caratterizzato sia i lavori parlamentari che l'approvazione delle nuove regole, la riforma cambia definitivamente il volto della controversa legge Vassalli (l. n. 117/1988) che ha disciplinato sino ad oggi la materia.

La riforma, infatti, anche se rimane saldamente ancorata al principio della responsabilità indiretta del magistrato, per cui sarà sempre lo Stato a dover risarcire ai cittadini i danni della “mala giustizia” rifacendosi poi sul giudice responsabile, incide notevolmente e in più punti sulla disciplina, al fine di attuare le modifiche richieste a gran voce negli ultimi anni anche dalla Corte di Giustizia Europea.

Tra le principali novità infatti, vi è l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa dello Stato che dovrà rifarsi sul magistrato responsabile entro due anni dall'esborso del risarcimento (nei casi di diniego di giustizia, violazione manifesta della legge interna e del diritto comunitario, travisamento dei fatti e delle prove determinati da colpa grave e dolo). Viene anche innalzata la soglia economica del danno, la cui entità passa dal terzo attuale alla metà dello stipendio annuo del magistrato, fino a diventare totale nei casi di dolo.

Altra importante novità è l'eliminazione del filtro di ammissibilità, che consentirà al cittadino di presentare domanda di risarcimento senza incorrere nei controlli preliminari da parte del tribunale sui presupposti e sulla fondatezza della richiesta.

Viene ridelineata anche la colpa grave che scatterà non solo per l'affermazione di fatti inesistenti o per la negazione di fatti esistenti, ma anche nelle ipotesi di violazione manifesta della legge italiana e comunitaria e di travisamento (evidente e macroscopico) del fatto e delle prove.

Non viene superata neanche la clausola di salvaguardia che “salva” le toghe dalla responsabilità per l'attività di interpretazione della legge o di valutazione delle prove e dei fatti, ma l'istituto viene comunque ridefinito in senso restrittivo, nei casi di colpa grave, dolo e violazione manifesta del diritto italiano e comunitario.


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