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Data: 06/03/2015 07:30:00 - Autore: Marina Crisafi Lui abbassa definitivamente la saracinesca dello studio fotografico, lei ha diritto comunque all'assegno. L'attività, infatti, era già improduttiva e non cambia la posizione di forza economica dell'uomo nei confronti dell'ex moglie. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 4262 del 3 marzo 2015, rigettando il ricorso di un ex marito avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che escludeva la revoca dell'assegno divorzile per la moglie. A nulla sono valse le doglianze dell'uomo sulla chiusura della propria attività di impresa (nella specie, uno studio fotografico), a causa dell'avanzare delle nuove tecnologie unitamente al trascorrere dell'età, che aveva peggiorato le sue condizioni economiche in guisa da non poter più sostenere il contributo di mantenimento all'ex moglie. Per la Suprema Corte la cessione dell'attività non cambia affatto il quadro di riferimento. Concordando con la statuizione “adeguata e non illogica” della corte di merito, infatti, i giudici del Palazzaccio, hanno affermato che trattandosi di una società già da tempo priva di utili (per i motivi ammessi dallo stesso ricorrente), la circostanza della cessione non andava ad incidere in peius sulla situazione economica dell'uomo, il quale ormai viveva soltanto della sua pensione. Circostanza, peraltro, questa, che era stata oggetto di considerazione da parte dei giudici del merito, hanno osservato gli Ermellini, comportando la riduzione dell'assegno a favore dell'ex moglie. Ne consegue, hanno concluso i giudici della S.C., che la cessione definitiva dell'attività di impresa non incidendo sulla posizione economica di forza nei confronti della moglie, la quale, date l'età e le condizioni reddituali verte in effettive difficoltà, non può costituire elemento di novità idoneo a giustificare una eliminazione dell'assegno divorzile. |
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