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Data: 06/03/2015 11:22:00 - Autore: A.V. Dott. Alessandra Guida Uno dei principali problemi concernenti la fiscalità internazionale riguarda la doppia tassazione. Questo fenomeno si verifica quando al contribuente non è stato concesso uno step-up al valore di mercato al momento della migrazione nello Stato ospitante o non è stato concesso un credito per compensare il proprio debito fiscale nello Stato di uscita o di entrata. Ad ogni modo, a seguito del trasferimento, il contribuente avrà due giurisdizioni "in coda", pronte ad esercitare i propri diritti di imposizione sulla stessa plusvalenza. Appare evidente che questi problemi sono idonei a dissuadere le cosiddette riorganizzazioni transfrontaliere; di conseguenza, questo "svantaggio" implica un diverso trattamento tra i contribuenti che desiderano esercitare la loro libertà di circolazione e stabilimento, e quelli che, invece, rimangono all'interno del territorio dello Stato. Gli Stati Membri hanno firmato un progetto di mercato interno che, si badi bene, è molto diverso dal concetto di un mercato unico. Ed infatti, se ci fosse un mercato unico non ci sarebbe nessun problema nell'uscire da uno Stato e rientrare in un altro, perché questo movimento sarebbe un "non-problema" e, di conseguenza, tali trasferimenti sarebbero trattati nello stesso modo di un trasferimento interno. Dal momento che, in pratica non è così, è difficile affermare di avere un mercato unico. Anche alla luce del fatto che il contribuente attraverso il pagamento di una tassa sulla emigrazione non è certamente incoraggiato al trasferimento transfrontaliero, le ragioni di questa tassa sono chiare, e il problema non è la sua esistenza, ma riguarda la sua proporzionalità. La domanda, infatti, che ci si pone a livello europeo è: quale misura che protegge efficacemente la pretesa fiscale dello Stato di partenza è meno ostruttiva alla libera circolazione? Quindi, è importante notare che la coerenza fiscale e la ripartizione equilibrata del potere di tassazione, che sono una giustificazione per le tasse di uscita, devono essere bilanciate con la scelta della misura meno ostruttiva per la libertà di circolazione e di stabilimento. Questo equilibrio è risultato oscillante nel corso degli anni attraverso le diverse e, talvolta contraddittorie, sentenze della Corte di giustizia, sulla base dell'analisi dei casi nazionali ad essa sottoposti. La giurisprudenza della Corte mostra, inoltre, un diverso trattamento tra il trasferimento di persone giuridiche la cui esistenza dipende dal sistema giuridico nazionale, e il trasferimento delle persone fisiche che tendono ad esistere a prescindere da qualsiasi legislazione nazionale specifica (nonostante ciò, anche loro hanno bisogno della nazionalità europea, al fine di godere delle libertà del Trattato). I casi "Hughes de Lasteyrie du Saillant"1 ed "N"2 incarnano le pronunce più importanti circa l'exit tax nei confronti delle persone fisiche, e rappresentano i primi pilastri in questa materia; mentre la recente pronuncia della Corte di Giustizia nella causa “National Grid Indus BV”3 riguarda il trasferimento delle persone giuridiche. Tuttavia, i problemi creati dalla tassa di uscita e dal trasferimento di residenza sono causati principalmente da una politica dell'UE nei loro confronti per così dire "blanda" e, per questa ragione, appare necessario un immediato intervento legislativo. 1 Case C-9/02. 2 Case C-470/04. 3 Case C-371/10.
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