Data: 07/03/2015 12:40:00 - Autore: Avv. Carolina Ferro

Avv. Carolina Ferro - avv.cferro@libero.it

Nello studio delle questioni giuridiche, spesso, ci imbattiamo in concetti che, prima nella terminologia, poi nei contenuti, non solo appaiono contrastanti con la ratio della legge che li ha introdotti, ma insinuano nell'interprete il dubbio su una loro possibile incostituzionalit�, che, prima facie, non sembra infondata.

La riserva di genere, secondo una mia personale opinione, � un concetto che non si sottrae a questo tipo di valutazione. Gi� la parola �riserva� si presta ad una duplice considerazione; da un lato pu� rappresentare un privilegio, dall'altro una discriminazione. �, di per s�, un termine ambiguo; ed � noto che l'ambiguit� non risponde all'esigenza di certezza di tutela delle situazioni giuridiche.

Volendo, tuttavia, operare uno sforzo ermeneutico, al fine di non vedere vanificato il lavoro del legislatore in merito, si potrebbe tentare di superare l'ambiguit� terminologica cercando di rinvenire certezze giuridiche nel contenuto. Ma � proprio nel contenuto che l'interprete � costretto ad arrestarsi, verificando, ivi, le pi� vistose contrariet� ai dettami della Costituzione.

Numerosi commentatori hanno fondato le loro osservazioni in merito ai profili di incostituzionalit� della riserva di genere sulla violazione dell'art.3 secondo comma della Costituzione (sul principio di uguaglianza sostanziale), nonch� dei successivi art. 48 (sulla libert� del voto) e 51 (sulle pari opportunit� dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive), o dell'art 41 (sulla libert� di iniziativa economica), in merito, quanto a quest'ultimo articolo, alle quote di riserva nei consigli di amministrazione delle societ� pubbliche e quotate in borsa; a parere di chi scrive, invece, la valutazione, circa la conformit� della riserva di genere ai dettami costituzionali, non pu� prescindere dal raffronto con i principi scaturenti dall'art.2 della Costituzione, che, nel recitare che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalit�, riconosce ed afferma il valore della persona sia come individuo che nel gruppo.

Ebbene, rispetto all'individuo o alla formazione sociale, l'ordinamento deve predisporre una cornice di libert� e di pari opportunit� in cui ogni individuo possa fare le proprie scelte. E la cornice di libert� e di opportunit� non pu� essere costituita dalla riserva di genere, in quanto la stessa, per definizione, nuoce alla libert� ed alle pari opportunit� del genere che � costretto a subire la riserva a favore di un altro, con grave limitazione della propria, di libert� ed opportunit�.

�, quindi, sotto il profilo del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art.3 comma 2 che la Costituzione viene violata dalla riserva di genere.

�, ancora, sotto il profilo del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art.48 che la Costituzione viene violata dalla riserva di genere.

�, altres�, sotto il profilo del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art.51 che la Costituzione viene violata dalla riserva di genere.

�, infine, sotto il profilo del combinato disposto dell'art. 2 e dell'41 che la Costituzione viene violata dalla riserva di genere.

� come dire che la libert� dell'uno finisce dove comincia quella dell'altro.

Ritengo di aggiungere, inoltre, che la riserva di genere, inoltre, oltre a poter essere tacciata di incostituzionalit�, non � utile da un punto di vista pragmatico, a rimuovere gli ostacoli al libero esercizio dei diritti del genere meno rappresentato.

Se si vuole ricondurre la questione alle donne, occorre considerare che il loro diritto alla libert� ed alle pari opportunit� non pu� essere attuato con la sola possibilit� di essere elette, che, tra l'altro, � gi� garantita dall'art. 51 della Costituzione, ma con la effettiva opportunit� di poter svolgere il relativo compito, attesa la necessit� di conciliare la funzione politica con quella lavorativa e familiare.

� questo il nodo centrale della problematica, che conduce ad individuare la soluzione alle pari opportunit� non nella riserva di genere, ma nella necessit� di rimediare alla mancanza di incentivi, di asili nido, di contributi, di aiuti da parte degli enti pubblici e che, inevitabilmente, rimanda all'art. 3 comma 2 della Costituzione: � E' compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert� e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese�.

Avv. Carolina Ferro


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