Data: 08/03/2015 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Sono entrati in vigore i due decreti legislativi sul contratto a tutele crescenti e i nuovi ammortizzatori sociali che attuano buona parte del Jobs Act, nell'ambito della pi� ampia delega al Governo sulla riforma del lavoro (legge n. 183/2014).

Si compie cos� definitivamente l'iter dei decreti attuativi (d. lgs. nn. 22 e 23 del 2015), caratterizzato da una lunga maratona parlamentare, iniziata il 24 dicembre e conclusa con l'approvazione del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso (leggi l'articolo �Il Jobs Act spiegato in cinque punti), la necessaria firma del Capo dello Stato e la pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale (serie generale, n. 54 del 6 marzo 2015).

Debuttano, quindi, ufficialmente, per i nuovi assunti il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e le regole da applicare in caso di licenziamenti ingiustificati, unitamente al sussidio di disoccupazione universale (la Naspi) esteso anche ai collaboratori (Dis-Coll).

Ecco le misure principali divenute operative:

Contratto a tutele crescenti

Scatta per i nuovi assunti il contratto a tutele crescenti. Per ogni assunzione nel settore privato, la regola da seguire sar� quindi l'applicazione del contratto subordinato a tempo indeterminato, con le tutele crescenti in base all'anzianit� previste dalla neonata forma contrattuale.

Le norme si applicheranno anche ai lavoratori dei sindacati e dei partiti politici, mentre non troveranno impiego per quelli della pubblica amministrazione.

Licenziamenti individuali e collettivi

Non ci sar� pi� il reintegro previsto dall'art. 18 per il lavoratore, in caso di licenziamento individuale �ingiustificato� per ragioni economiche e disciplinari (salvo che sia accertata, in quest'ultimo caso, l'insussistenza del fatto materiale contestato).

Rimangono salve le regole per i licenziamenti discriminatori.

Per tutto il resto, al posto del reintegro � previsto invece un indennizzo economico che va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 24, crescente con l'anzianit� di servizio.

Previsto anche dal legislatore il ricorso alla conciliazione facoltativa, ovvero alla possibilit� di un accordo (�offerta di conciliazione�) tra il datore di lavoro e il lavoratore che consentir�, previa accettazione di quest'ultimo della somma erogata tramite assegno da parte del primo, di estinguere il rapporto di lavoro rinunciando a qualsiasi impugnazione, o, laddove il giudizio sia gi� iniziato, di non proseguirlo.

Le norme stilate per i licenziamenti individuali si applicheranno anche ai licenziamenti collettivi.

I nuovi ammortizzatori sociali

Dal prossimo 1 maggio 2015, la Naspi sostituir� la vigente Aspi (e mini-Aspi), per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego, cumulando almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive nell'ultimo anno (leggi l'articolo �Dalla Naspi al Dis-Coll: guida ai nuovi ammortizzatori sociali�).

Il nuovo sussidio di disoccupazione universale durer� di pi� rispetto al precedente con un ammontare commisurato alla retribuzione (che comunque non potr� eccedere i 1300 euro mensili) progressivamente ridotto a partire dal 4� mese di erogazione.

Per coloro che si trovano in situazioni di particolari necessit�, trover� applicazione anche l'Asdi, l'assegno di disoccupazione sperimentale di durata non superiore a 6 mesi e di importo pari al 75% della Naspi.

Basata sul medesimo meccanismo sar� anche la Dis-Coll, la nuova indennit� di disoccupazione pensata per i collaboratori (coordinati e continuativi e a progetto) che possano dimostrare almeno 4 mesi di versamenti contributivi.

L'erogazione non potr� superare i sei mesi e analogamente alla Naspi, l'importo sar� rapporto al reddito e diminuir� del 3% a partire dal 4� mese di erogazione.

Il contratto di ricollocazione

Il d.lgs. n. 22/2015, oltre a subordinare l'erogazione dei nuovi sussidi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, ridisciplina anche il contratto di ricollocazione che viene �allargato� a tutti i disoccupati e finanziato con un fondo di 50 milioni nel 2015 (ridotti a 20 nel 2016).

Viene assegnata una �dote� individuale utilizzabile presso i soggetti accreditati (pubblici o privati), al fine di ricevere assistenza nella ricerca del lavoro, sempre a patto che il lavoratore partecipi attivamente alle iniziative proposte, mentre i soggetti accreditati potranno incassare il voucher solo una volta che il risultato occupazionale sia stato ottenuto.

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