Data: 08/03/2015 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Arrivano gli assegni bancari e circolari in formato elettronico. A stabilirlo � il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 205 del 3 ottobre 2014, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (n. 54/2015) ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Secondo il nuovo regolamento (ex r.d. n. 1736/1933, c.d. �legge assegni�), si ha presentazione al pagamento in forma elettronica, quando il trattario o l'emittente (ossia banche o altri soggetti abilitati presso cui � detenuto il conto di traenza dell'assegno o che hanno emesso l'assegno circolare per una somma disponibile al momento dell'emissione), ricevono dal negoziatore (cio� la banca o altro soggetto abilitato cui l'assegno � girato per l'incasso), l'immagine dell'assegno, intendendo con tale termine la copia per immagine dell'assegno su supporto informatico conforme all'originale cartaceo.

La trasformazione in formato elettronico degli assegni cartacei (c.d. �dematerializzazione�) pu� essere effettuata dal negoziatore ovvero affidata, sotto la sua esclusiva responsabilit�, anche a soggetti terzi, che dispongano della competenza, della capacit� e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonch� dei requisiti previsti dal regolamento della Banca d'Italia per esercitare in maniera professionale ed affidabile tale attivit�.

In ordine ai tempi di pagamento, il decreto precisa che il negoziatore presenter� il titolo (bancario o circolare) in pagamento �non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli � stato girato per l'incasso�.

Di fronte al mancato pagamento dell'assegno elettronico, il protesto o la constatazione equivalente potranno essere fatti valere esclusivamente per via telematica secondo le regole definite dal regolamento apposito della Banca d'Italia (che pu� estendere la modalit� telematica anche al protesto e alla constatazione equivalente degli assegni presentati in forma cartacea).


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