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Data: 09/03/2015 18:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com Immagine: opera d'arte di Ottaviani Tamara- Locorotondo-Bari- Guillaume Apollinaire diceva: "vorrei avere nella mia casa: una donna ragionevole, un gatto che passi tra i libri, degli amici in ogni stagione senza i quali non posso vivere." Molte di queste cose si perdono quando l'amore finisce e uno dei due coniugi deve lasciare quello che è stato per anni il nido d'amore. E nelle aule dei tribunali si cerca di mettere ordine nelle vite "in frantumi" dei coniugi.
Sarà il giudice a dettare le sue "regole" pronunciandosi sull'ammontare dell'assegno di mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare. Anche se quasi sempre la casa familiare viene al coniuge collocatario dei figli, in tempi di crisi non è raro che l'immobile venga "condiviso" o meglio suddiviso in due unità abitative contigue. Ma le cose non sono proprio così semplici. Già qualche mese fa la Cassazione con ordinanza n. 8580 dell'11 aprile 2014 ha chiarito che per poter disporre un godimento frazionato dell'immobile e' necessario che non ci sia una elevata conflittualità tra i coniugi. In quell'ordinanza la Corte spiegava che: "L'introduzione, con la Legge n. 54 del 2006, del regime giuridico generale dell'affido condiviso, favorendo anche l'esercizio concreto della bigenitorialita', ha indotto, nell'ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un'ampia porzione immobiliare o di piu' unita' abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualita' coniugale a operare un godimento frazionato del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilita' dell'abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell'habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressoche' quotidiano con i genitori". La Cassazione e' tornata ora sul tema occupandosi di un'altra vicenda giudiziaria in cui il Tribunale di Firenze, dichiarando una separazione tra coniugi ne aveva addebitato la colpa al marito per violazione del dovere di fedeltà. L'ex marito in sede di appello chiedeva da un lato la riduzione del mantenimento (che riteneva fosse stato liquidato in misura eccessiva) e, dall'altro lato, chiedeva che la casa familiare, di sua esclusiva proprietà, fosse divisa in due porzioni abitative. La Corte di Appello riformava la sentenza solo relativamente alla richiesta di riduzione degli assegni ed il caso finiva in Cassazione dove la Corte con la sentenza n. 24156 del 12 novembre 2014 ha chiarito principalmente che ai sensi dell' art. 337 sexies codice civile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e che proprio nel loro interesse a conservare l'habitat in cui sono cresciuti, le esigenze di vita di uno dei coniugi possono essere sacrificate. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non si potesse procedere alla divisione della casa familiare in due unità abitative distinte perché questo non era rispondente all'interesse dei minori. Inoltre in considerazione dell'elevata conflittualità dei coniugi le abitazioni contigue avrebbero determinato un clima di forte tensione pregiudizievole per la tranquillità dei figli.
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