Data: 08/05/2002 - Autore: Cristina Matricardi
La Corte dei Conti del Veneto, con sentenza 33/2002 è intervenuta in materia di istruzione pubblica e, più in particolare, nella questione relativa alle modalità di scelta dei supplenti per la sostituzione del personale durante le assenze dal servizio, da parte dei Presidi.
Nella sentenza la Corte ha dichiarato che sussiste una responsabilità personale dei dirigenti degli istituti qualora si sia predisposta detta sostituzione senza il rispetto della graduatoria.
Secondo la Corte da quell'atto considerato ingiustificato non può che discendere un obbligo personale al risarcimento dei danni prodotti.
I Giudici, nella parte motiva, spiegano di essere giunti al riconoscimento di tale principio partendo dal presupposto che la scelta dei supplenti non può prescindere dalla considerazione della graduatoria.
Una scelta diversa e non giustificata non può che comportare una responsabilità individuale di chi l'ha adottata.

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