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Data: 09/03/2015 15:00:00 - Autore: Avv. Prof. Stefano Lenghi Avv. Prof. Stefano Lenghi 1. Premessa: uno strumento a forte valenza deflattiva del contenzioso giudiziario del lavoro (campo di applicazione, facoltatività dell'offerta datoriale).
Nella riunione del 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato, con l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni, lo Schema di Decreto Legislativo, recante “disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183”. Il provvedimento, dall'oggetto or ora virgolettato, è contenuto nel Decreto Legislativo 04 marzo 2015 n.23, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06 marzo 2015, Serie Generale n.54, ed entrato in vigore il 07 marzo 2015), che ha, com'è noto, apprestato un nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo, nullo o inefficace di un lavoratore (operaio, impiegato o quadro), che sia stato assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 07 marzo 2015 o di un lavoratore (operaio, impiegato o quadro), il cui contratto a tempo determinato o di apprendistato sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.n.23/2015 o di un lavoratore (operaio, impiegato o quadro) a tempo indeterminato a partire dalla data in cui il datore integri il requisito occupazionale di cui all'art.18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970 n.300, anche se assunto precedentemente a tale data. Ciò posto, dopo aver disciplinato la tipologia di protezioni accordate, nel caso di licenziamento invalido o inefficace, ai lavoratori che versino nelle surrichiamate condizioni, la Decretazione in questione, all'art.6 (intitolato all' ”offerta di conciliazione”), nell'intento (indubbiamente lodevole) di incentivare le parti ad evitare il contenzioso giudiziario scaturente dalla impugnativa del licenziamento di un lavoratore rientrante nel richiamato campo di applicazione del D.Lgs. stesso, ha previsto la facoltà, per il datore di lavoro, di proporre al lavoratore una composizione transattiva della possibile controversia, per effetto della quale il lavoratore, accettando, in sede di sottoscrizione della conciliazione intervenuta in una delle sedi previste dalla norma, l'offerta datoriale di una somma di denaro corrispostagli a mezzo assegno circolare, non soggetta ad imposizione tributaria e contributivo-previdenziale, e ricompresa tra un minimo ed un massimo legislativamente fissati (cfr. paragrafo 3.3.1), rinunzia al giudizio di impugnazione del licenziamento e ad ogni rivendicazione con esso connessa. Pur nell'ambito delle critiche che possono senz'altro rivolgersi al complesso normativo del Jobs Act (di cui non vogliamo, comunque, disconoscere gli indubbi pregi), ci sia subito consentito esprimere il nostro apprezzamento per l'istituzione di questo nuovo tipo di conciliazione volontaria. Esso, infatti, sia per la alquanto rilevante entità di ammontare della somma da erogare al lavoratore, sia per l'esenzione della stessa da ogni assoggettamento a regime tributario e contributivo-previdenziale, si pone come strumento di elevata appetibilità per le parti del rapporto di lavoro e, quindi, destinato senz'altro ad apportare un rilevante contributo alla riduzione del contenzioso giudiziario del lavoro (particolarmente oneroso, per le parti stesse, sul piano dei costi, dei non certo brevi tempi di attesa e dell'incertezza circa l'esito del giudizio) e, quindi, anche del carico complessivo del nostro sistema giudiziario, sul quale l'incidenza del contenzioso in materia di lavoro permane ancor oggi assai elevata. “Tale modello di conciliazione standard”, ricorda il sen. M. Sacconi (presidente della XI Commissione Lavoro del Senato) nella relazione che esprime il parere sulla norma in questione, “è già presente nella Quarta legge per servizi moderni al mercato del lavoro (la c.d. Legge Hartz 4) della Repubblica Federale Tedesca, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Si tratta di una norma che ha avuto un buon successo applicativo e che, di fatto, la normativa italiana ora replica”. In ordine alla entità della somma, poi, una prima proposta prevedeva un limite massimo di sedici mensilità. L'innalzamento del tetto massimo a diciotto mensilità ha reso, certo, allettante, per il lavoratore, l'offerta datoriale. Ma siamo convinti, che, se con uno sforzo massimo da parte del legislatore, tale tetto fosse stato ulteriormente innalzato nella direzione dei ventiquattro mesi, pur rendendoci conto che tale limite avrebbe potuto prospettarsi, nella normalità dei casi, come difficilmente o non sempre compatibile, sul piano economico, con le esigenze datoriali (anche se avrebbe potuto non rappresentare un ostacolo insormontabile per quel datore di lavoro cui, stanti le particolarità della fattispecie, interessasse acquisire ad ogni costo l'impegno del lavoratore alla non impugnabilità del licenziamento….), l'offerta datoriale ex art.6 si sarebbe senz'altro rivelata talmente attraente ed incentivante da ritenere che ben difficilmente avrebbe potuto essere oggetto di rifiuto da parte del prestatore. E proprio nell'ottica delle suesposte considerazioni riteniamo che l'aver circoscritto l'applicabilità della conciliazione ex art.6 ai soli lavoratori (operai, impiegati, quadri) soggetti al D.Lgs. n.23/2015 costituisca un vero macro-errore del legislatore, in quanto, in regime di applicazione generalizzata dell'art.6, avremmo potuto assistere, nel tempo, ad un vero e proprio processo di progressiva sempre più consistente riduzione del contenzioso giudiziario del lavoro. E' ben vero che l'applicazione generalizzata della norma, come rilevato anche dal sen. M. Sacconi nel surrichiamato parere, avrebbe sottratto ad imposizione fiscale e contributiva cospicue somme, procurando rilevanti minori entrate allo Stato (ed è proprio questa la ragione che ha indotto il legislatore ad evitare un'applicazione generalizzata della norma!), ma questa non è certo una motivazione accettabile per circoscrivere l'efficacia di una innovazione di così significativa portata e, anche secondo il pensiero del citato parlamentare, si sarebbe dovuta accordare la prevalenza al conseguimento dell'anzidetto obiettivo di macro-deflazionamento del contenzioso giudiziario del lavoro. Né, a sostegno della tesi opzionata dal legislatore, si potrebbe addurre (come da parte di taluno è stato pur ventilato) il timore di una possibile censura della norma de qua per eccesso di delega, in quanto la ratio che reclama l'applicazione di un istituto, come quello della conciliazione in esame, nei confronti di tutti coloro che hanno lo status di lavoratori subordinati, investendo l'interesse della generalità dei datori e dei lavoratori subordinati ad una composizione del contenzioso eventualmente tra essi insorto in tempi quanto più rapidi ed in modo assai vantaggioso per ambedue le parti, trascende, comunque, quella che ha indotto il legislatore ad applicare il nuovo regime in materia di tutele economiche crescenti soltanto ai lavoratori licenziati, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.23/2015. E ciò a tacere del fatto che, all'interno della stessa impresa, verrà a crearsi una situazione di disparità di trattamento per la presenza di un doppio binario, in quanto solo alcuni dipendenti potranno beneficiare della conciliazione in questione (anche qui non può non agitarsi l'interrogativo circa la possibile incostituzionalità non solo del D.Lgs., bensì anche specificamente dell'art.6). Da notare che l' “offerta di conciliazione” in questione è demandata, dall'art.6 del D.Lgs. n.23/2015 in questione, ad una libera scelta operata dal datore (rientrando nella piena facoltà datoriale di effettuare l'offerta stessa), a differenza di quanto previsto dalla legge n.92/2012 (c.d. riforma Fornero), che, nel tentativo di evitare l'adozione di un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo obiettivo di un lavoratore estraneo al campo di applicazione del D.Lgs. n.23/2015, prevede l'esperimento della procedura conciliativa avanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro come obbligo a carico datoriale prima di poter procedere al licenziamento stesso. In questo senso possiamo, quindi, affermare che, mentre la procedura conciliativa prevista dalla Riforma Fornero è preordinata ad evitare l'insorgere di una controversia prima che il licenziamento per giustificato motivo obiettivo venga adottato, la procedura prevista dall'art.6 del D.Lgs. n.23/2015 persegue, invece, l'intento di prevenire l'insorgere di un contenzioso giudiziario dopo che un provvedimento di licenziamento sia stato già adottato. Va, d'altra parte, osservato che la facoltatività dell'offerta di conciliazione ex art.6 del D.Lgs. n.23/2015 è pienamente in linea con la facoltatività di ogni tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro previsto dalla legge 4 novembre 2010 n.183 (Collegato Lavoro).
2. L'offerta di conciliazione nella disciplina, di cui all'art.6 del D.Lgs. n.23/2015: i contenuti della formulazione normativa.
Al fine di evitare l'impugnativa in sede giudiziaria, da parte del lavoratore, del provvedimento di licenziamento ed i rischi sempre connessi, a carico di ambedue le parti, con la pronunzia di una sentenza favorevole o sfavorevole a ciascuna di esse, il datore di lavoro, ai sensi dell'art.6, ha la facoltà di offrire al lavoratore, entro i termini previsti per l'impugnativa in via stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del provvedimento di recesso), in una delle sedi di cui all'art.2113, comma 4, del codice civile e all'art.76 del D.Lgs.10 settembre 2003 n.276, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno circolare da parte del lavoratore all'atto della sottoscrizione della conciliazione nella sede conciliativa opzionata comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento e la rinunzia, da parte del lavoratore, all'impugnazione del licenziamento, anche qualora il medesimo l'abbia già proposta. Nel caso di datore di lavoro che non raggiunga i limiti dimensionali di cui all'art.18, commi 8 e 9, della legge 20 maggio 1970 n.300-Statuto dei Lavoratori (vedi successivo paragrafo 3.3.1), l'importo che il datore potrebbe offrire è pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore ad una e non superiore a sei mensilità (art.9, comma 1, del D.Lgs. n.23/2015). La conciliazione deve intervenire presso una delle sedi indicate dall'art.2113, comma 4, o presso una delle commissioni di certificazione ex art.76 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 (cfr. paragrafo 3.2).
3) Analisi dell' ”offerta di conciliazione” nei suoi aspetti di dettaglio, nei suoi effetti e nei suoi vantaggi per ciascuna delle parti.
3.1) Termini entro cui il datore di lavoro deve effettuare l'offerta di conciliazione ed opportunità, per le parti, di sottoscrivere un preaccordo transattivo da trasfondere nell'atto di conciliazione.
Affinchè la conciliazione spieghi gli effetti previsti dall'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, il datore di lavoro può effettuare l'offerta al lavoratore consegnandogli l'assegno circolare, nella sede conciliativa opzionata dalle parti (una di quelle specificate nel successivo paragrafo 3.2), soltanto entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, vale a dire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del provvedimento di recesso. Al fine di poter disporre del suddetto assegno circolare già nell'incontro avanti ai Conciliatori il datore, adottato il licenziamento, dopo aver chiesto alla sede conciliativa opzionata di fissare, per una data antecedente allo spirare del summenzionato termine, l'incontro per la stesura e la sottoscrizione del verbale di conciliazione, dovrà, comunque, attivare uno o più incontri con il lavoratore nel tentativo di pervenire alla stesura e alla firma, prima del giorno fissato per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, di un testo di preaccordo transattivo, che sancisca l'impegno del lavoratore a sottoscrivere, nella sede conciliativa opzionata, il verbale di conciliazione nel quale egli darà atto di ricevere ed accettare l'assegno circolare per l'importo determinato secondo i criteri di legge, dichiarando che, per effetto dell'avvenuto ricevimento ed accettazione dell'assegno, nonché della sottoscrizione dell'atto di conciliazione, egli considererà il rapporto di lavoro risolto ed estinto alla data di ricevimento della lettera di licenziamento e rinunzierà, definitivamente ed irrevocabilmente, all'impugnativa del licenziamento stesso (tale preaccordo transattivo, come vedremo meglio in seguito, potrebbe avere ad oggetto anche titoli diversi da quello ex art.6, così come ogni altra questione comunque connessa con il pregresso rapporto di lavoro, se questo fosse l'intendimento perseguito dalle parti negli incontri preordinati a raggiungere la pre-intesa transattiva). Una volta formulato e firmato detto preaccordo transattivo, la Commissione di Conciliazione, alla quale sarà stato nel frattempo inoltrato ed illustrato, lo trasfonderà e consacrerà nel modello di verbale di conciliazione in uso presso la sede conciliativa, che verrà sottoposto alla firma delle parti in sede di incontro avanti ai Conciliatori.
3.2) Sedi in cui dev'essere effettuata l'offerta e sottoscritta la conciliazione.
La conciliazione, perché sortisca gli effetti previsti dall'art.6 in commento, deve intervenire presso una delle sedi indicate dall'art.2113, comma 4, del codice civile o presso una delle commissioni di certificazione ex art.76 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n..276, cosiddette “sedi assistite”. Per quanto concerne le sedi indicate dall'art.2113, comma 4, del codice civile, la conciliazione può intervenire: avanti al giudice (art.185 c.p.c.), ed assume la denominazione di conciliazione giudiziale; avanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro (art.410 ed art.411 c.p.c.), ed assume la denominazione di conciliazione amministrativa; in sede sindacale (ex art.411, terzo comma, c.p.c.) ed assume la denominazione di conciliazione in sede sindacale; avanti alle sedi di conciliazione ed arbitrato previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art.412 ter c.p.c.), e potrebbe denominarsi “conciliazione ed arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva”; avanti al collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale (di cui all'art.412 quater c.p.c.), composto, su iniziativa delle parti stesse, da un rappresentante di ciascuna di esse e da un terzo membro, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, e potrebbe denominarsi conciliazione in sede arbitrale; avanti alle commissioni di certificazione (elencate dall'art.76 del D.Lgs. n.276/2003), costituite presso: gli enti bilaterali; le direzioni provinciali del lavoro e le province; le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. Mentre da parte di più di un commentatore si è guardato favorevolmente al fatto che il legislatore abbia consentito alle parti una così ampia possibilità di scelta della sede conciliativa, riteniamo, tuttavia, che l'individuazione di un numero più circoscritto di sedi (ad es., le ormai supercollaudate sedi sindacali o la sede della Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro), avrebbe semplificato gli adempimenti operativi. Di fronte ad una scelta, che include praticamente l'intera tipologia delle sedi conciliative (veramente numerose), vi è, infatti, il rischio che, nel silenzio, da parte della norma, sulle procedure da seguire, ogni commissione conciliativa possa pretendere che sia osservata una propria procedura, con conseguenze in termini di lentezze causate da adempimenti e, nei casi più gravi, anche di possibile paralisi dell'operatività dell'istituto. Anche se qualche precisazione o chiarimento in merito, da parte dell'art.6, sarebbero stati auspicabili, riteniamo, peraltro, che, atteso il tenore letterale della norma (chiaro ed inequivocabile), e dovendo proprio opinare che lo spirito, che ha animato il legislatore, sia senz'altro quello di semplificare ed accelerare gli incombenti delle parti, evitando alle stesse ogni ulteriore aggravio in termini di adempimenti procedurali (oltre quelli già numerosi e tutt'altro che semplici in materia di licenziamento), si può, a nostro avviso, senz'altro ritenere che, ove le parti abbiano raggiunto un'intesa e sottoscritto un preaccordo in conformità all'art.6 del D.Lgs., la sede conciliativa non debba frapporre indugi alla fissazione dell'incontro e che la Commissione debba senz'altro ammettere le parti all'incontro per la sottoscrizione dell'atto di conciliazione. In tal caso, l'accettazione dell'assegno circolare (di importo compreso tra i minimi ed i massimi di legge), da parte del lavoratore, in sede di sottoscrizione dell'atto di conciliazione avanti ai Conciliatori ex art.6, non può, di per sè, che considerarsi senz'altro idonea a confermare l'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro alla data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento e la rinunzia, definitiva ed irrevocabile, del lavoratore ad ogni impugnativa del licenziamento stesso, anche ove il lavoratore l'abbia già proposta.
3.3) Importo da riconoscere al lavoratore, modalità della sua corresponsione e benefici accordati dalla legge alle parti.
3.3.1) Importo da riconoscere al lavoratore.
Il datore deve offrire al lavoratore un importo pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due mensilità e non superiore a diciotto mensilità. Diversamente, invece, avviene nell'ipotesi di datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970 n.300-Statuto dei Lavoratori: datore che abbia complessivamente sino a sessanta dipendenti, ove il licenziamento sia stato intimato in una unità produttiva con un numero di dipendenti non superiore a quindici (non superiore a cinque, se trattasi di impresa agricola), o in una unità produttiva allocata in un comune nel cui ambito territoriale il datore occupi non più di quindici dipendenti o che nel medesimo ambito territoriale, se datore agricolo, occupi non più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti. Nel caso, infatti, di datore che non raggiunga i requisiti dimensionali, di cui all'art.18 della legge n.300/1970, l'importo che il datore può offrire è pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore ad una e non superiore a sei mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (art.9, comma 1, del D.Lgs. n.23/2015). In merito all'importo da riconoscere al lavoratore è d'uopo, peraltro, precisare che:
a) il primo comma del D.Lgs. n.23/2015, nella sua formulazione definitiva attualmente in vigore, ai fini della determinazione della somma in questione, ha scelto, come base di calcolo, non l' “ultima retribuzione mensile globale di fatto” (come era avvenuto nello “Schema di D.Lgs”), bensì la “retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. A dire il vero, le due basi di calcolo sostanzialmente coincidono, anche se la modifica introdotta dal testo definitivamente approvato ha il pregio di aver utilizzato un concetto definito dal diritto positivo e, precisamente, dal secondo comma dell'art.2120 del codice civile, anche se il pensiero giurisprudenziale, nel corso della sua elaborazione, ha costruito una nozione di “ultima retribuzione mensile globale di fatto” pienamente allineata con quella espressa da detta norma e con l'interpretazione che della norma stessa è stata adottata dalla magistratura del lavoro;
b) ai sensi dell'art.2120, secondo comma, del codice civile, “salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del comma precedente (ossia del computo del TFR dividendo la retribuzione annua per 13,5), comprende tutte le somme , compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Da tale dettato normativo emerge che un compenso corrisposto ad un lavoratore possa entrare nel coacervo retributivo, di cui al summenzionato art.2120, secondo comma, del codice civile, soltanto se possegga due requisiti: quello della dipendenza dal rapporto di lavoro e quello della non occasionalità. Il requisito della dipendenza dal rapporto di lavoro comporta la necessità che la somma erogata sia in qualche modo ricollegabile alla sussistenza del rapporto di lavoro, per cui devono includersi tutti quegli elementi, la cui causa tipica risiede nel rapporto di lavoro a cui sono connessi (ovverosia tutti quegli emolumenti che, per legge o per contratto o per disposizione unilaterale datoriale devono essere corrisposti per il fatto dell'esistenza del rapporto di lavoro, anche se non effettivamente legati alla prestazione lavorativa). Il requisito della non occasionalità comporta, invece, che siano computabili gli emolumenti che vengono corrisposti continuativamente, abitualmente o, quanto meno, in modo ricorrente. E', in buona sostanza, lo stesso concetto di “ultima retribuzione mensile globale di fatto”, con cui il pensiero giurisprudenziale ha sempre inteso riferirsi al complesso degli elementi retributivi che il datore di lavoro deve erogare mensilmente al lavoratore in modo non occasionale, ma continuativo o, comunque, ricorrente in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti ed alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in base a disposizioni di legge, di contrattazione collettiva, di contrattazione individuale o a determinazioni unilaterali aziendali, il cui diritto alla corresponsione mensile il lavoratore abbia maturato antecedentemente al licenziamento. Trattasi, quindi, del trattamento economico mensile, cui il lavoratore avrebbe avuto normalmente diritto in dipendenza del rapporto di lavoro, in base alle disposizioni legislative, di contrattazione collettiva, di contrattazione individuale e di determinazione unilaterale dell'azienda, se non fosse stato adottato il provvedimento di espulsione dall'azienda. Ovviamente, tale trattamento economico mensile obbligatorio maturato dal lavoratore prima del licenziamento dovrà essere depurato delle indennità riconosciute al lavoratore soltanto a titolo particolare, in funzione di determinate condizioni in cui è stata eventualmente resa la prestazione (ad es., indennità per lavoro notturno, da non computare nel caso in cui la prestazione fosse stata normalmente resa durante l'orario diurno e ove il lavoratore avesse esplicato lavoro notturno solo eccezionalmente od occasionalmente; indennità per lavoro straordinario, da non computare ove il lavoro straordinario avesse presentato carattere non continuativo, ma del tutto occasionale e saltuario; ecc.).
3.3.2) Modalità della corresponsione dell'importo ed effetti dell'accettazione, da parte del lavoratore, dell'importo stesso.
L'importo dev'essere corrisposto al lavoratore mediante consegna al medesimo di un assegno circolare. Per quanto concerne la consegna dell'assegno, ci preme soltanto osservare che la lettera dell'art.6, primo comma, è talmente chiara da doversi senz'altro interpretare nel senso secondo cui l'assegno circolare dev'essere consegnato “brevi manu” dal datore al lavoratore contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione avanti ai Conciliatori e non in un altro momento successivo, ribadendo che, in ogni caso, la consegna dell'assegno al lavoratore e la sottoscrizione del verbale di conciliazione dovranno aver luogo entro la data del termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (cfr. paragrafo 3.1). L'accettazione dell'assegno in tale sede, da parte del lavoratore, comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinunzia all'impugnazione del licenziamento stesso, anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. L'estinzione del rapporto di lavoro e la rinunzia all'impugnazione del licenziamento costituiscono, pertanto, per espressa volontà del legislatore, gli effetti ed il corrispettivo dell'accettazione dell'assegno stesso, nel senso che la rinunzia all'impugnazione del licenziamento e l'accettazione dell'assegno circolare sono eventi legati da un nesso sinallagmatico o di reciprocità. Già in sede di primo commento alla disposizione dell'art.6 dello Schema di D.Lgs, da parte di taluno, si era anche ventilato il dubbio secondo cui, quale momento di accettazione dell'assegno circolare da parte del lavoratore, potrebbe essere individuato non quello della consegna, bensì quello dell'effettivo incasso dell'assegno stesso. Rispondiamo, però, subito che siamo di fronte ad uno pseudo problema interpretativo. Di fronte al tenore letterale della norma, veramente certo ed inequivocabile, il momento dell'accettazione dell'assegno circolare non può che essere quello della consegna dell'assegno al lavoratore, che coincide, oltretutto, con il momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione. A ciò si aggiunga, poi, che nel verbale di conciliazione il lavoratore deve dichiarare di accettare l'assegno circolare, dando atto che, per effetto dell'avvenuta accettazione e presa in consegna dell'assegno circolare, egli rinunzia, definitivamente ed irrevocabilmente, ad ogni azione od eccezione intesa ad impugnare il provvedimento di licenziamento, di cui viene confermata, ad ogni effetto, la definitiva validità ed efficacia. Ciò posto, è chiaro che l'interrogativo prospettato appare privo di ogni giuridico fondamento.
3.3.3) Benefici accordati dalla legge alle parti.
L'importo, di cui al paragrafo 3.3.1), è stato dichiarato, dall'art.6, primo comma, del D.Lgs. n.23/2015, non assoggettabile ad alcun regime tributario o contributivo-previdenziale. Precisamente, l'importo de quo è stato considerato non costituire reddito imponibile ai fini IRPEF e, pertanto, dichiarato non soggetto ad imposta sui redditi delle persone fisiche, così come è stato dichiarato non soggetto a contribuzione previdenziale. La somma determinata in base ai criteri, di cui al paragrafo 3.3.1), sarà, pertanto, riconosciuta al lavoratore senza che sulla medesima possano essere operate le ritenute ai fini IRPEF o vengano versati dei contributi previdenziali e, quindi, corrisposta al medesimo nell'ammontare così come determinato in applicazione dei criteri stessi, come somma netta. Inutile sottolineare, naturalmente, in quanto evidente, che il beneficio del non assoggettamento dell'importo, di cui all'assegno circolare, al regime tributario IRPEF ed a quello contributivo-previdenziale è accordato alle parti esclusivamente sul presupposto che la conciliazione abbia luogo nel rispetto delle condizioni tutte previste dall'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, ovverosia: a) la conciliazione intervenga in una delle sedi assistite; b) l'offerta sia dal datore effettuata al lavoratore entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento; c) l'importo sia calcolato secondo i criteri esposti nel paragrafo 3.3.1) e d) sia corrisposto mediante assegno circolare da consegnare al lavoratore al momento della sottoscrizione della conciliazione; e) nell'atto di conciliazione si specifichi che, per effetto dell'avvenuto ricevimento ed accettazione, da parte del lavoratore, dell'assegno circolare: e1) le parti riconoscono che il rapporto di lavoro deve considerarsi, ad ogni effetto, estinto alla data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di licenziamento, del quale ambedue le parti confermano, ad ogni effetto, la validità ed efficacia;
e2) il lavoratore dichiara di rinunziare, definitivamente ed irrevocabilmente, ad ogni azione od eccezione intesa ad impugnare il provvedimento di licenziamento, del quale conferma, ad ogni effetto, la validità ed efficacia.
4) Conciliazione ex art.6 del D.Lgs. n.23/2015: può essere estesa ad ogni controversia connessa con il pregresso rapporto di lavoro? (aspetti contenutistici e procedurali).
4.1) Può lo stesso atto di conciliazione ex art.6 del D.Lgs. n.23/2015 avere ad oggetto anche titoli diversi da quello della rinunzia alla impugnazione del licenziamento?
Dopo la presentazione dello Schema del Decreto Legislativo, in relazione alla disposizione in questione era stato da taluno posta la questione (cui qualche commentatore aveva, peraltro, già inteso fornire riscontro positivo) se l'atto di conciliazione ex art.6 di detto Schema potesse avere, eventualmente, ad oggetto anche titoli diversi da quello della rinunzia all'impugnazione del licenziamento o se, invece, la norma richiedesse, a tal fine, che l'accordo transattivo avente ad oggetto titoli diversi da quello della rinunzia all'impugnazione del licenziamento debba essere contenuto in un verbale di conciliazione distinto ed autonomo rispetto a quello di cui alla norma stessa. A tale interrogativo, sia pur nell'ambito del testo contenuto nello “Schema”, ci era sembrato, in linea con il pensiero espresso dai primi commentatori, doversi rispondere affermativamente, posto che tale assunto affermativo riceveva addirittura conferma dal testo dell'art.6, primo comma, dello “Schema” stesso nella parte (confermata, peraltro, anche dal D.Lgs. ora in vigore) in cui si richiamava (e si richiama) “la possibilità, per le parti, di addivenire ad ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge”. Ciò tenuto altresì conto che la soluzione di utilizzare la conciliazione ex art.6 anche per risolvere transattivamente e definitivamente ogni questione comunque connessa con il precedente rapporto di lavoro riflette senz'altro la filosofia del legislatore di accelerazione e semplificazione degli adempimenti operativi e, d'altra parte, non contrasta con l'obiettivo che il legislatore si è con la norma stessa prefissato, che resta pienamente perseguibile. Il problema, comunque, nell'ambito del nuovo testo normativo definitivo, non si pone più, in quanto risolto dal D.Lgs. n.23/2015, ora in vigore, attraverso l'aggiunta dell'ultima parte dell'art.6, primo comma, alla luce della quale “le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario”. In sede di approvazione definitiva dello “Schema”, il Governo, tenendo conto dei dubbi da più parti espressi, ha integrato, pertanto, la normativa di cui allo “Schema” stesso, rispondendo positivamente all'interrogativo. Dalla formulazione letterale dell'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, emerge, infatti, inequivocabilmente che l'atto di conciliazione intervenuto ai sensi di detta norma può contenere anche accordi transattivi a chiusura di ogni pendenza comunque connessa con il precedente rapporto di lavoro (l'espressione “somme pattuite nella stessa sede conciliativa” è veramente acclarante della fondatezza giuridica dell'assunto). Certo, se si opta per la soluzione, secondo cui con lo stesso verbale di conciliazione ex art.6 si perviene alla transazione di ogni e qualsivoglia questione inerente il pregresso rapporto di lavoro, è chiaro che, nel contesto dell'atto di conciliazione, dovranno essere tenuti ben distinti i singoli titoli e le correlative somme, in modo che siano partitamente e chiaramente identificabili. Ciò sia perchè trattasi di conciliazione intervenuta non soltanto ai sensi della citata norma, sia perchè l'esenzione fiscale e contributiva prevista dalla norma stessa ha ad oggetto esclusivamente la somma erogata a titolo di corrispettivo della rinunzia all'impugnazione del licenziamento, mentre le eventuali ulteriori somme corrisposte al lavoratore a determinati titoli o a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni controversia comunque connessa con il pregresso rapporto di lavoro, devono essere assoggettate, come specificato proprio dallo stesso art.6 del D.Lgs. n.23/2015, al regime fiscale e contributivo previsto dalle ordinarie regole del diritto tributario e previdenziale. Quanto sopra esposto non esclude, beninteso, che le parti possano considerare la somma, che è stata riconosciuta a titolo di rinunzia all'impugnativa del licenziamento, come corrisposta anche a saldo e definitiva transazione di ogni pendenza comunque collegata con il decorso rapporto di lavoro, senza attribuzione al lavoratore di ulteriori somme. E' chiaro, naturalmente, che in tal caso, poiché l'importo è stato, comunque, riconosciuto a titolo di rinunzia all'impugnativa del licenziamento, il medesimo resterà non soggetto ad alcuna imposizione, né tributaria, né contributiva. Inutile dire, naturalmente, che ogni somma eventualmente erogata dal datore al lavoratore in misura superiore a quella massima prevista dall'art.6, primo comma, del D.Lgs. n.23/2015, dovrà essere assoggettata al regime tributario e contributivo ordinario, ovverosia alla disciplina prevista dalle regole ordinarie del diritto tributario e previdenziale.
4.2) Aspetti procedurali. Alla luce di quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, di quanto osservato nel precedente paragrafo 4.1) e del fatto che l'assegno circolare dev'essere consegnato al lavoratore in sede di sottoscrizione della conciliazione avanti ai Conciliatori, non possiamo che suggerire alle parti di procedere, sul piano operativo, in conformità al seguente modus operandi. Adottato il licenziamento, è, innanzitutto, opportuno che il datore attivi subito un incontro con il lavoratore (ed il suo eventuale rappresentante sindacale), al fine di verificare l'eventuale disponibilità del medesimo a concordare una soluzione conciliativa e, in caso positivo, di conoscere il tipo di conciliazione, cui sarebbe suo intendimento pervenire.
4.2.1) Conciliazione limitata ai soli titoli, di cui all'art.6 del D.Lgs. n.23/2015.
Nel caso in cui le parti convengano di procedere alla pura e semplice conciliazione ex art.6 del D.Lgs., il datore dovrà subito attivarsi perchè la Commissione Conciliativa opzionata ai sensi della norma stessa fissi la data dell'incontro con il lavoratore per la firma dell'atto di conciliazione prima dello spirare del termine di sessanta giorni da quello in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento, questo essendo il termine massimo entro cui il datore può effettuare l'offerta. Il datore dovrà, poi, promuovere un incontro con il lavoratore in data precedente a quella fissata per l'incontro avanti ai Conciliatori, al fine di raggiungere un accordo sull'entità della somma da consegnare al lavoratore stesso mediante assegno circolare. Poichè i criteri previsti dall'art.6 per la determinazione dell'entità minima e massima della somma in questione non escludono che, ai fini della precisa quantificazione dell'importo, possa intervenire fra le parti un'attività di negoziazione dello stesso (potrebbero, oltretutto, insorgere incertezze in relazione agli elementi retributivi da computare nella determinazione della mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto), è necessario che le parti si incontrino preventivamente alla data dell'incontro avanti ai Conciliatori, al fine di sottoscrivere un preaccordo, per effetto del quale il datore si impegni a consegnare al lavoratore, nella sede conciliativa ex art.6, l'assegno circolare per l'importo concordato e, a sua volta, il lavoratore si impegni, con la sottoscrizione della conciliazione, una volta ricevuto ed accettato l'assegno circolare, a rinunziare, definitivamente ed irrevocabilmente, ad ogni impugnativa del licenziamento. E' chiaro, infatti, che ogni eventuale dubbio sulla quantificazione della somma va eliminato prima della data dell'incontro delle parti avanti ai Conciliatori, dal momento che il datore, in sede di tale incontro, deve poter già disporre dell'assegno circolare da consegnare al lavoratore. Concordato in modo preciso e definitivo l'ammontare della somma in sede di preaccordo transattivo, il datore si farà rilasciare per tempo dalla sua Banca l'assegno circolare. Nel giorno fissato per la sottoscrizione della conciliazione datore e lavoratore si incontreranno avanti ai Conciliatori. Predisposto e letto il verbale di conciliazione, il datore consegnerà al lavoratore l'assegno circolare (che il lavoratore nel verbale di conciliazione dichiarerà e confermerà di aver accettato ai sensi e per gli effetti, di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 04 marzo 2015 n.23 e, cioè, a titolo di rinunzia, definitiva ed irrevocabile, ad ogni impugnativa del licenziamento, il cui provvedimento viene dichiarato dal lavoratore, ad ogni effetto, valido ed efficace), dopodiché le parti ed i conciliatori procederanno alla sottoscrizione del verbale medesimo.
4.2.2) Conciliazione ex art.6 del D.Lgs. n.23/2015 estesa anche alla definizione in via transattiva di ogni controversia connessa con il pregresso rapporto di lavoro.
Ove, invece, il datore verificasse la disponibilità del lavoratore licenziato a definire in sede di conciliazione ex art.6 del D.Lgs. n.23/2015 non solo la questione del licenziamento, ma anche ogni eventuale controversia comunque connessa con il pregresso rapporto di lavoro, egli, dopo essersi attivato perchè sia fissato l'incontro avanti ai Conciliatori per una data antecedente allo spirare del termine di sessanta giorni dalla data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento, dovrà proporre al lavoratore uno o più incontri nel tentativo di giungere alla stesura ed alla firma, precedentemente alla data della riunione avanti ai Conciliatori, di un testo di pre-accordo transattivo sulla definizione di ogni pendenza connessa con il loro pregresso rapporto di lavoro. Attraverso tali incontri le parti potrebbero non solo addivenire ad un'intesa ai sensi della citata disposizione, ma anche raggiungere un accordo mediante il quale definire transattivamente ogni questione o pendenza comunque connessa con il precedente rapporto di lavoro, non potendosi, ovviamente, ipotizzare una fase di negoziazione e discussione dei termini di una conciliazione globale direttamente in sede di incontro avanti ai Conciliatori, senza che le parti abbiano già in precedenza esaminato, valutato e discusso (in uno o più incontri) ogni questione, nonchè sottoscritto un'intesa preliminare. Se l'intendimento delle parti fosse, dunque, quello di pervenire ad un compromesso che definisse ogni aspetto del pregresso rapporto di lavoro, non resterebbe che procedere nel senso ora descritto. Una volta formulato e firmato detto preaccordo transattivo, la Commissione di Conciliazione, alla quale sarà stato nel frattempo dalle parti inoltrato ed illustrato, lo trasfonderà nel verbale di conciliazione, che verrà sottoposto alla firma delle parti in sede di incontro all'uopo appositamente fissato. Non si può, naturalmente, che ribadire l'opportunità che le parti cerchino di sottoscrivere, antecedentemente alla data dell'incontro avanti ai Conciliatori, una intesa preliminare generale, un preaccordo transattivo generale che copra tutto il pregresso rapporto, da trasfondere poi nel verbale di conciliazione, affinchè anche la conciliazione in esame possa essere veramente lo strumento per consentire alle parti di considerare definitivamente chiusa, con reciproca soddisfazione, ogni questione del loro precedente vissuto lavorativo, in futuro non più riproponibile.
4.3) Contenuto dell'atto di conciliazione e del preaccordo transattivo.
Ogni Sede conciliativa provvederà, naturalmente, a mettere a punto il proprio modello-tipo di verbale di conciliazione ex art.6 del D.Lgs. o ad adeguare quello già in uso, affinchè formalizzi la volontà delle parti nel modo ritenuto più compiuto e confacente a realizzare gli effetti previsti dalla norma. Riteniamo, comunque, che, alla luce di quanto previsto da detta disposizione legislativa, il verbale di conciliazione, perchè possa produrre gli effetti dell'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, debba opportunamente specificare che:
a) il datore di lavoro, per gli effetti di cui all'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, fa offerta al lavoratore, nell'accertato rispetto dei termini previsti dalla norma, della somma di euro………, determinata in base ai criteri previsti dalla norma stessa e, in esecuzione di tale offerta, consegna al lavoratore assegno circolare di pari importo;
b) il lavoratore dà atto di ricevere dalle mani del datore di lavoro detto assegno circolare e di accettarlo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, confermando che, per effetto dell'accettazione dell'assegno circolare stesso e della sottoscrizione del verbale di conciliazione, egli considera il suo rapporto di lavoro risolto ed estinto, ad ogni effetto, alla data in cui egli ha ricevuto la comunicazione scritta della risoluzione del rapporto di lavoro (ovverosia alla data del………) e si impegna, definitivamente ed irrevocabilmente, a rinunziare ad ogni azione od eccezione intesa ad impugnare il provvedimento di licenziamento;
c) le parti si danno atto che la somma, di cui all'assegno circolare, è stata calcolata in conformità ai criteri previsti dall'art.6 del D.Lgs. n.23/2015.
Nel caso in cui lo stesso verbale di conciliazione abbia ad oggetto anche ogni possibile controversia comunque connessa con il pregresso rapporto di lavoro, la transazione relativa ai titoli diversi da quello ex art.6 del D.Lgs. n.23/2015 dovrà essere formalizzata in un capitolo o paragrafo autonomo del verbale, in modo che il titolo ex art.6 e quelli da esso diversi figurino trattati separatamente, atteso anche il diverso trattamento tributario e contributivo-previdenziale, cui le somme stesse sono soggette.
Per quanto concerne, poi, il preaccordo transattivo, che abbiamo prospettato come senz'altro opportuno, è chiaro che esso, in relazione agli effetti di cui all'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, dovrà specificare che:
1) il datore si impegna, per gli effetti di cui all'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, a fare offerta al lavoratore, nella sede conciliativa opzionata ai sensi di detta norma, della somma di euro………., determinata in conformità ai criteri previsti dalla norma stessa, ch'egli verserà al lavoratore in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione mediante consegna di assegno circolare di pari importo;
2) il lavoratore si impegna ad accettare, per gli effetti di cui all'art.6 del D.Lgs. n.23/2015, l'assegno circolare per l'importo concordato, che gli verrà consegnato dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell'atto di conciliazione nella sede opzionata, così come si impegna, con la firma dell'atto di conciliazione, a considerare definitivamente risolto ed estinto il rapporto di lavoro con il suo datore alla data in cui ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento, nonchè a rinunziare, definitivamente ed irrevocabilmente, ad ogni azione od eccezione intesa ad impugnare il licenziamento stesso.
Ove, poi, le parti abbiano raggiunto un'intesa al fine di definire transattivamente non solo il titolo di cui all'art.6 del D.Lgs., bensi altri titoli o addirittura ogni possibile controversia che potesse tra loro insorgere, esse integreranno il testo di preaccordo, così come normalmente si procede per la stesura degli atti transattivi che intervengono tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso il preaccordo transattivo si articolerà in due parti, la prima avente ad oggetto il titolo di cui all'art.6 del D.Lgs., la seconda avente ad oggetto i diversi titoli o, addirittura, ogni possibile controversia che dovesse eventualmente in futuro insorgere in connessione con il precedente rapporto di lavoro, con l'indicazione delle correlative eventuali ulteriori somme, che saranno, naturalmente, soggette, relativamente ai titoli diversi da quello ex art.6, al regime tributario e contributivo-previdenziale previsto dalle normali regole del diritto tributario e del diritto previdenziale. A conclusione di questo nostro intervento abbiamo pensato di fare cosa gradita ai lettori riportando un modello di preaccordo transattivo che le parti potrebbero utilizzare per formalizzare, avanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, un'intesa raggiunta per definire ogni aspetto del pregresso vissuto lavorativo.
5) Monitoraggio sull'attuazione dell'art.6 del D.Lgs. n.23/2015 e comunicazioni datoriali obbligatorie.
Attraverso le disposizioni, di cui al terzo comma dell'art.6, il legislatore si propone di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della norma stessa, onde consentire di verificare quale sarà, in concreto, il grado di appetibilità, per le parti del rapporto di lavoro, dell'offerta di conciliazione de qua e, conseguentemente, quale sarà la capacità della stessa di contribuire al processo di deflazionamento del contenzioso giudiziario del lavoro. A tal fine il suddetto terzo comma ha disposto che la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro (richiamata, unitamente alle altre comunicazioni datoriali obbligatorie telematiche, dall'art.4-bis, punto 6-ter, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181 e successive integrazioni e/o modificazioni) che il datore di lavoro, ai sensi dell'art.21, comma primo, della legge n.264/1949, sostituito dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. n.297/2002, deve inviare al competente Centro per l'impiego entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento. Sempre il terzo comma dell'art.6 in questione prevede che l'omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l'omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato. Il D.Lgs. n.23/2015 prevede, infine, al terzo comma, che il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria verrà conseguentemente riformulato. Il monitoraggio sullo stato di attuazione della norma in questione e la valutazione degli effetti sono operati in conformità al sistema di monitoraggio previsto dall'art.1, commi da 1 a 5, della legge 28 giugno 2012 n.92 (c.d. Riforma Fornero), che assicura il flusso delle informazioni e delle valutazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso le ricerche condotte da gruppi di ricerca (collegati ad università) ed enti di ricerca mediante utilizzo delle banche dati organizzate dall'INPS e dall'ISTAT, i cui risultati sono resi pubblici e comunicati, appunto, al Ministero stesso.
Avv. Prof. Stefano Lenghi
PREACCORDO DI RINUNZIA ALL'IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO EX ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 04 MARZO 2015 N. 23, NONCHE' DI DEFINITIVA TRANSAZIONE DI OGNI PENDENZA.
La società…………………………spa (in seguito denominata…………………), con sede in Via………………… n…, ……………….., in persona del Responsabile pro tempore della Direzione “Risorse Umane” …………………., ed il sig. ………………….., nato a………………………. e residente in Via……………….n…. ……………………….
premesso a) che la………………………ha assunto alle proprie dipendenze il sig. ………………….. con decorrenza dal……………………..; b) che, ai sensi degli artt……della legge 15 luglio 1966 n.604 (e successive modificazioni ed integrazioni), la società …………….ha adottato nei confronti del sig………………………un provvedimento di licenziamento per………………………………….con effetto dal ……………….., data di ricezione, da parte del sig……………………….., della comunicazione scritta del provvedimento stesso;
c) che il sig………………… ha contestato la legittimità del licenziamento, riservandosi di procedere ad impugnativa del medesimo avanti al Giudice del Lavoro;
d) che la società……………………….intende effettuare al sig………………….formale ”offerta di conciliazione”, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo 04 marzo 2015 n.23;
e) che il sig……………………..è disponibile ad accettare l'offerta, di cui al precedente punto d), così come è disponibile a dichiarare che, per effetto della sottoscrizione del verbale di conciliazione avanti alla Commissione di Conciliazione, di cui al punto 2) del presente preaccordo transattivo, egli accetterà il provvedimento di licenziamento nei suoi confronti intimato e rinunzierà, definitivamente ed irrevocabilmente, all'impugnativa del licenziamento stesso,
f) che il sig……………………………. ha dichiarato, altresì, la sua disponibilità a rinunziare ad ogni altra rivendicazione comunque connessa con il pregresso rapporto di lavoro (ad es., differenze retributive eventualmente non corrispostegli, lavoro straordinario, aumenti periodici di anzianità, trasferte, superminimi, indennità per ferie non godute, indennità di preavviso, trattamento di fine rapporto, ecc.) soltanto alla condizione di ricevere, oltre alla somma di cui all'offerta richiamata nel suesposto punto e), anche la somma lorda di euro……(……………………………………);
tutto ciò premesso
convengono e stipulano quanto segue: 1) la premessa del presente “preaccordo di accettazione del provvedimento di licenziamento e di rinunzia all'impugnativa del medesimo ex art.6 del D.Lgs. n.23/2015, nonchè di definitiva transazione di ogni altra pendenza comunque connessa con il pregresso rapporto di lavoro” costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del medesimo;
2) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.n.23/2015, la società………………si impegna a corrispondere al sig……………………..la somma netta di euro………....(…………………….) mediante assegno circolare di pari importo, che verrà consegnato al medesimo all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione avanti all'apposita Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di …………………nell'incontro fissato per il giorno…………............... Le parti si danno atto che l'ammontare del suddetto importo è stato determinato in base ai criteri previsti dall'art.6, primo comma, del summenzionato D.Lgs. n.23/2015 e che tale somma, giusta quanto disposto dalla norma stessa, non è soggetta ad alcuna imposizione tributaria o contributivo-previdenziale;
3) il sig………………………. si impegna ad accettare l'assegno circolare, di cui al suesposto punto 2), che gli verrà consegnato dal datore di lavoro all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione nella sede indicata nel precedente punto 2) stesso;
4) il sig……………………..dichiara, sin d'ora, che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione richiamato nei precedenti punti 2) e 3), egli considererà il suo rapporto di lavoro con la società………………. , ad ogni effetto, risolto ed estinto il giorno…..…………………. (data in cui egli ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento), rinunziando, definitivamente ed irrevocabilmente, ad ogni azione od eccezione intesa ad impugnare il provvedimento di licenziamento stesso, di cui alla premessa;
5) le parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che, per effetto di quanto convenuto nei punti precedenti, il rapporto di lavoro subordinato tra esse intercorrente deve considerarsi, ad ogni effetto, definitivamente risolto ed estinto alla data del………………per effetto del provvedimento di licenziamento, di cui le parti confermano, ad ogni effetto, la validità ed efficacia;
6) fermo restando quanto convenuto nel precedente punto 2), la società………………………si impegna a corrispondere al sig…………………………, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto-verbale di conciliazione intervenuto nella sede conciliativa indicata nel precedente punto 2), mediante accredito da effettuarsi a mezzo bonifico bancario…………… la somma di euro……….(……………………………..), al lordo delle ritenute di legge, a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni diritto, pretesa, ragione o titolo, rivendicato o rivendicabile, sino ad oggi eventualmente non soddisfatto e, comunque, connesso con il pregresso rapporto di lavoro;
7) il sig………………………………. dichiara di accettare sin d'ora la somma, di cui al precedente punto 6), a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni e qualsiasi diritto, pretesa, ragione o titolo (diversi da quello di cui al precedente punto 4) sino ad oggi eventualmente non soddisfatto e, comunque, connesso con il pregresso rapporto di lavoro (come, ad esempio, indennità di preavviso; differenze retributive per mancato o tardato riconoscimento di superminimi individuali; differenze retributive per mancato o tardato riconoscimento di categorie o qualifiche; inquadramenti in categorie superiori; attribuzioni di qualifiche superiori o diverse; aumenti periodici di anzianità; lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno; festività; riposi settimanali; indennità di malattia o infortunio; indennità per ferie eventualmente non godute; incrementi retributivi eventualmente spettanti a vario titolo; eventuali premi collegati ad obiettivi o benefits disposti dalla Società o che questa si sia impegnata a riconoscergli; indennità da corrispondersi a vario titolo; trattamenti connessi con le posizioni di lavoro ricoperte; aspettative o permessi maturati e non fruiti; trasferimenti; trasferte; distacchi; missioni; ecc.);
8) il sig……………………………………. dà, pertanto, atto alla Società……………………… che, con l'avvenuto pagamento delle somme, di cui ai precedenti punti 2) e 6), essa avrà adempiuto ad ogni obbligo contrattuale e legislativo nei suoi confronti, dichiarando sin d'ora che, con l'avvenuto pagamento delle spettanze tutte richiamate nei precedenti punti 2) e 6), si riterrà integralmente soddisfatto di ogni e qualsivoglia suo avere e riconoscendo di non aver più nulla a pretendere dalla Società stessa in ordine ai titoli tutti come sopra singolarmente specificati, così come in ordine ad ogni altro eventuale diritto, pretesa, ragione o titolo, rivendicati o rivendicabili, sorti o che possano, comunque, sorgere in connessione con il pregresso rapporto di lavoro;
9) le parti dichiarano che con il presente atto di definitiva transazione hanno inteso definire ed estinguere ogni reciproco loro obbligo derivante dal pregresso rapporto di lavoro, così come ogni questione comunque connessa con il rapporto medesimo, essendo stata preventivamente tra loro analiticamente esaminata, discussa e risolta;
10) per effetto di quanto sopra convenuto il sig………………………………dichiara di rinunziare sin d'ora, irrevocabilmente e definitivamente, ad ogni eventuale rivendicazione relativa a diritti, pretese o titoli esplicitamente o implicitamente richiamati nei precedenti punti 4) e 7) o ad essi, comunque, ricollegabili, così come dichiara di rinunziare sin d'ora, irrevocabilmente e definitivamente, ad ogni azione od eccezione intesa a farli eventualmente valere, riconoscendo che il presente atto riveste carattere transattivo, nonché definitivamente ed irrevocabilmente abdicativo;
11) le parti sottoscrivono il presente atto per integrale accordo e definitiva accettazione di tutto quanto in esso previsto, concordando che il contenuto dell'atto stesso sia trasfuso nel verbale di conciliazione, che verrà da esse sottoscritto avanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro nell'incontro fissato per il giorno…………………….;
12) il presente atto si compone di numero………fogli ed è sottoscritto dalle parti in ogni suo foglio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data…………………………………..
Società………………………………….. sig…………………………………
Il Direttore delle “Risorse Umane”
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