Data: 05/04/2015 18:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 4661 del 9 Marzo 2015.
La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di insidie stradali. Questa volta sottolineando però il dovere di cautela del danneggiato che fa venir meno la responsabilità dell'ente gestore della strada.
Nel caso di specie ricorre il proprietario di un veicolo che, sprofondato in quella che poi si è rivelata una buca coperta d'acqua, ha riportato ingenti danni al veicolo. Domandava dunque il risarcimento del danno al Comune, ente gestore del tratto stradale interessato.
La sua domanda tuttavia veniva rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio; decisione confermata anche dalla Cassazione. E' utile tuttavia ripercorrere brevemente il ragionamento logico adottato dalla Cassazione, la quale analizza il concetto di “danno da cosa in custodia” riprendendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

La Suprema corte, già in precedenti e consolidate pronunce, aveva rilevato che, per potersi configurare una responsabilità da insidie stradali è necessaria la presenza sia di prevedibilità dell'evento, intesa come “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, sia del dovere di cautela a carico del danneggiato.

Quest'ultimo implica che, nel caso in cui la situazione di rischio fosse percepibile con l'ordinaria diligenza, il nesso causale tra evento e danno ne risulterebbe spezzato. “Quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”.

E proprio sulla base di questa considerazione la Suprema corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse esente da vizi, poiché, sulla scorta di quanto provato nel corso della causa di merito, per il dovere di cautela il danneggiato avrebbe dovuto prestare un grado maggiore di attenzione “proprio perchè la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. Qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza.


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