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Data: 03/06/2004 - Autore: Cristina Matricardi
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 10/16 maggio 2004) ha stabilito che nelle denuncie di malattia professionale che i datori di lavori devono trasmettere all'INAIL in caso di malattie dei propri lavoratori, vanno indicate solo le informazioni indispensabili.
Il Garante ha precisato che vanno quindi comunicate solo le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non i dati sulla salute inerenti a semplici malesseri accusati o a assenze registrate nel corso del rapporto di lavoro, non rilevanti per la malattia professionale e, nel caso in cui il datore di lavoro viene a conoscenza di altri dati, deve comunicare e conservare solo quelli necessari prescritti dalla normativa.
Con questa decisione l'Autorità ha vietato all'Inail di utilizzare i dati sanitari di un'assicurata e ha disposto il blocco di alcune informazioni relative allo stato di salute presenti negli archivi del datore di lavoro e ricavabili dalle diagnosi contenute nei certificati dei lavoratori.
Infine, ai datori di lavoro è stato imposto di adottare opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi sulle certificazioni sanitarie detenute.
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