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Data: 18/03/2015 08:20:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista Nel comparto scuola, può essere considerato illegittimo il bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, se esclude chi non ha il requisito del possesso del servizio almeno quinquennale maturato dopo la immissione in ruolo. Il principio è che vale infatti anche il servizio non in ruolo (non solo quello a partire dalla effettiva assunzione nel ruolo docenti). Se poi l'insegnante agisce in giudizio per accertare l'illegittimità del bando e, al contempo, chiede il risarcimento dei danni per perdita di chance (Tar Lazio sentenza n. 9729 del 16.09.2014), tale voce di danno potrà essere riconosciuta a patto che sia opportunamente comprovata. Riguardo al merito della questione, la domanda per far dichiarare l'illegittimità del Bando attiene ai requisiti di ammissione ed ha il fine di invalidare la clausola che prescrive che "il servizio d'insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola sia maturato dopo la nomina in ruolo ( con esclusione quindi del complessivo servizio scolastico riconosciuto pleno iure ai docenti di ruolo in virtù del decreto di ricostruzione giuridica della carriera )". In altri termini, il bando che esclude dalla prova preselettiva gli insegnanti in forza del segnalato criterio viene dichiarato illegittimo dal Giudice in quanto contrasta -tra l'altro- con l'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata - alla stregua degli artt. 3, comma 1, 97, comma 1, e 51, comma 1, della Costituzione e della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE. E' la Corte di Giustizia Europea che conferma tale orientamento (sentenza resa nel proc. C-177/10 pubb. in data 8/9/2011 che sancisce il principio secondo il quale, nei concorsi pubblici, il servizio pre-ruolo deve essere valutato come quello di ruolo). Contatta l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com blog www.pandolfistudiolegale.it
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