Data: 15/03/2015 09:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Un'ordinanza molto particolare quella che proponiamo ai visitatori di LIA Law In Action: l'ha emanata il Giudice di Pace di Monza Dott.ssa Debora Ravenna il 28 gennaio 2015 ed enfatizza il compito del mediatore professionista, vincolando i litiganti a prendere parte all'incontro di mediazione e non soltanto alla sessione informativa.
Solo così, stando al Giudicante brianzolo, può dirsi soddisfatta la condizione di procedibilità.
Ma è davvero così?
Utilizzate lo spazio qui in calce per esprimere la Vostra impressione e per narrare le Vostre esperienze in materia.

""Giudice di Pace di Monza

Procedimento numero: 8157/2014        Rito Ordinario

Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: RAVENNA DEBORA

Parti nel procedimento:

  • Ricorrente principale X
  • Attore secondario Q
  • Resistente principale Y

Il GDP a scioglimento della riserva che precede, lette le istanze delle parti e gli atti, esaminati i documenti, così provvede: non sospende l'esecuzione provvisoria in quanto non si ravvisano i “gravi motivi” richiesti dall'art. 649 c.p.c., la somma escussa , infatti è molto modesta. Letto l'art.5 comma 2 del D.lvo n°28/2010, valutata la natura della causa – che verte in tema di mancato pagamento di spese straordinarie per il figlio della coppia – rilevato che dall'esame degli atti e dei documenti emerge una situazione di grave conflittualità tra i genitori, conflittualità che può solo aumentare se non si interviene tempestivamente con una procedura stragiudiziale, invita le parti a procedere alla mediazione. Precisa che la mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Precisa altresì che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, è necessario che le parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e che partecipino all'incontro di mediazione e non solamente a una sessione informativa.

Per Questo Motivo:

dispone della mediazione ex art. 5 comma 2° D.lvo 28/2010, assegna il termine di 15 giorni alle parti per depositare la domanda di mediazione avanti ad un Organismo di Monza,

FISSA

l'udienza al 27/05/2015 ore 9:45 all'esito della procedura di mediazione.

Si comunichi.

Monza, 28/1/2015

GDP

Dott.ssa Debora Ravenna"".


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