Data: 14/03/2015 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - nato ufficialmente il Garante dei detenuti, istituito in attuazione dell'art. 7 del d.l. n. 146/2013 (c.d. �decreto svuota-carceri).

Con la firma del Ministro della Giustizia del dm dell'11 marzo scorso sono state regolate, infatti, la struttura e la composizione dell'organo di garanzia �dei diritti e delle persone detenute o private della libert� personale�, in risposta anche alle sollecitazioni della Cedu con la nota sentenza del 2013 (cfr. caso �Torreggiani�) circa la predisposizione di efficaci strumenti di tutela dei diritti della popolazione carceraria.

Sulla base del regolamento ministeriale, il Garante nazionale avr� natura collegiale, sar� composto da due membri e un presidente e avr� sede presso il Ministero della giustizia avvalendosi di un organico di 25 unit� messe a disposizione dal dicastero di via Arenula e selezionate sulla base della valutazione dello stesso garante di concerto con il ministro e sentite le organizzazioni sindacali.

Quanto alle funzioni, al garante � conferita ampia discrezionalit� nella valutazione degli obiettivi da perseguire, dovendo comunque assicurare il coordinamento con gli altri garanti territoriali competenti in materia, compresi i Centri di identificazione e di espulsione (CIE) e le comunit� terapeutiche, contribuendo ad individuare sia le eventuali problematiche di sistema che a redigere raccomandazioni da destinare alle autorit� nazionali o regionali.


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