Data: 14/03/2015 12:00:00 - Autore: Giovanna Molteni
È regolare la notifica a mezzo posta di un atto tributario eseguita nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, indipendentemente dal fatto che questi abbia richiesto a Poste italiane l'attivazione del servizio "Seguimi" per il recapito della corrispondenza in un luogo diverso.

È quanto afferma la Commissione tributaria provinciale di Perugia con la sentenza n. 40/01/15 del 10 febbraio 2015, relativa ad un preavviso di fermo amministrativo notificato all'indirizzo corrispondente alla residenza anagrafica del contribuente.
Quest'ultimo, in sede di ricorso, eccepiva la nullità dell'atto per omessa notificazione delle cartelle e dei relativi atti impositivi, precisando di avere attivato, presso Poste italiane, il servizio "Seguimi", con l'indicazione di uno specifico indirizzo, diverso da quello indicato dal mittente, al quale recapitare la corrispondenza.

L'agente della riscossione produceva in giudizio la documentazione relativa alla notifica contestata, eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c mediante deposito dell'atto presso la casa comunale.

I giudici tributari di Perugia hanno riconosciuto la piena legittimità della notifica della cartella e ritenuto perfezionato l'iter procedimentale nei confronti del contribuente. Nel respingere la doglianza, il collegio osserva che la pattuizione intervenuta tra il destinatario e Poste italiane è irrilevante nel procedimento notificatorio, potendo al più l'interessato lamentare eventuali inadempienze contrattuali imputabili a Poste ma tali eventuali inadempienze rimangono del tutto ininfluenti in sede tributaria.

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