Data: 15/03/2015 19:30:00 - Autore: Luana Tagliolini

Luana Tagliolini

Ogni qual volta si eseguono interventi che coinvolgono le parti comuni c'� sempre il problema dell'estetica e del rispetto del regolamento di condominio con cui fare i conti.

Se per l'interpretazione del secondo non sussistono grossi problemi, sussistono, invece, per il concetto di �estetica dell'edificio� la cui valutazione non � rimessa all'assemblea ma all'insindacabile giudizio del giudice.

In un recente caso, il Condominio aveva inoltrato domanda di rimozione di un manufatto (veranda) realizzato dalla convenuta, in quanto, a suo dire, la costruzione violava le prescrizioni del regolamento di condominio e danneggiava il decoro architettonico e l'estetica dell'edificio.

La vicenda si concluse, in primo grado, con l'accoglimento della domanda da parte del tribunale e conseguente condanna della convenuta alla "demolizione ed eliminazione" del manufatto; con il rigetto dell'appello del condomino in quanto la Corte di appello aveva ritenuto che bastava �osservare le fotografie allegate dalla CTU per rendersi conto della completa difformit� della veranda rispetto al resto dell'architettura dell'edificio, che, comunque, ha un suo pregio e una sua caratteristica ben evidente all'osservatore, per cui la nuova e difforme edificazione risalta in modo evidentissimo", per cui il manufatto era lesivo dell'estetica e del decoro dell'edificio.

Alle stesse conclusioni giunge la Corte di Cassazione (sent. n. 2109 del 2015) per la quale, infatti, �l'apprezzamento reso dalla Corte di appello � motivato, non sulla base di una impressione soggettiva, ma sulla base di una descrizione di per s� molto significativa (si pensi ai materiali e alla copertura) della offensivit� del manufatto rispetto al fabbricato originario e al suo insieme architettonico�.

Tra l'altro, osservano i giudici di legittimit�, l'opera denunciata rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di propriet� personale, ex art. 1122 codice civile, che non deve essere oggetto di modifiche che rechino danno alla cosa comune.

Il danno (art. 1122 c.c. novellato dalla legge n. 220/2012) che preclude la possibilit� di eseguire l'opera sulla porzione esclusiva (ovvero sulle parti normalmente destinate all'uso comune che siano state attribuite in propriet� esclusiva o destinate all'uso individuale) consiste nel pregiudizio alla stabilit�, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edifico; tali danni sono, tra l'altro, gli stessi che si devono evitare per le innovazioni deliberate a maggioranza dall'assemblea condominiale (art. 1120 c.c.) stante gli interessi condominiali che, in entrambi i casi, non possono essere lesi.

E' questo il percorso logico che, a dire dei giudici di legittimit�, giustifica l'applicabilit� dell'art. 1120 c.c., alle attivit� del singolo su parti di propriet� privata (o destinate all'uso individuale) comunque finalizzate all'uso pi� intenso della cosa comune.


Tutte le notizie