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Data: 16/03/2015 20:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Il risarcimento del danno da processo, materia per palati forti. Il Portale giuridico Studio Cataldi Vi ha già informati, con la consueta tempestività e completezza, in ordine a quali poderose novità siano racchiuse nella riforma della responsabilità civile dei magistrati: la legge n. 18/2015 approvata il 27 febbraio 2015 sotto il titolo "Disciplina della responsabilità civile dei magistrati" è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015, talché, come ricordava Marina Crisafi nell'articolo uscito il giorno successivo (con il corredo del testo di legge), all'interno di questa settimana entrerà in vigore il pacchetto con cui la Legge Vassalli n. 117/1988 del 13 aprile 1988 cambia volto. Data fatidica il 19 marzo 2015, come pone in risalto nell'incipit di una delle sue ormai proverbiali tabelle il caro Dott. Giuseppe Buffone del Tribunale di Milano. Ora, nel ringraziarlo per l'ambita preferenza, LIA Law In Action riporta in allegato tale pratico schema con cui avrete modo di apprezzare la portata dirompente delle novità, riportate in neretto, del provvedimento normativo. Tralasciamo l'aspetto del dolo, che configura anche reati oltre ad illeciti civili. L'art. 3 stabilisce il perimetro del concetto della colpa grave: "la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione Europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione". Sarò facile profeta nel presagire che la formulazione prescelta dal nostro amletico nomoteta comporterà grandi problemi d'interpretazione ed accumulo di ulteriore contenzioso arretrato. E' stato soppresso l'articolo che disciplinava il filtro di ammissibilità. La scelta appare in controtendenza rispetto ad un quadro normativo in cui l'accesso alla giustizia subisce rallentamenti ed intralci a causa del varo progressivo di leggi e leggine scarsamente armonizzate tra di loro dal legislatore. La nostra ferma opinione in materia è che un filtro sia indispensabile in questa delicatissima materia, che pure lascia al magistrato la possibilità di intervento nel processo per sostenere al meglio le ragioni che giustificano il di lui operato. Ma tale opzione processuale renderà obbligatoria l'astensione o provocherà l'istanza di ricusazione della originaria parte litigante che per il magistrato diverrà un'autentica controparte. Aumenta da un terzo alla metà la quota dello stipendio annuale su cui è esercitabile l'azione di rivalsa, divenuta in pratica obbligatoria per lo Stato. Resta ancora da valutare l'impatto che la profonda riscrittura della r.c. del magistrato per malagiustizia avrà sulle polizze assicurative. Un altro imponente problema riguarderà i players assicurativi che si fionderanno nel mercato dell'ampliato settore. Per ora un'unica certezza: i premi saliranno e di molto perché muta radicalmente l'alea di esposizione del magistrato - assicurato al rischio di rivalsa. Altro dubbio amletico è come si concilii con i cardini fondamentali dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura con tali codicilli. E così dopo la medicina difensiva assisteremo anche al fenomeno della giurisprudenza difensiva? |
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