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Data: 15/03/2015 15:08:00 - Autore: N.R. Se un consulente tecnico d'ufficio ha dovuto compiere una complessa serie di verifiche patrimoniali nell'ambito di un giudizio di separazione tra i coniugi, il suo compenso da liquidato in maniera unitaria e non è possibile pretendere una parcellizzazione delle singole attività svolte. Lo chiarisce la Corte di Cassazione (4966 del 12 marzo 2015) che ha accolto uno dei motivi di ricorso con il quale si contestava la liquidazione di una parcella di un CTU. Il giudice istruttore nell'ambito di una causa di separazione personale tra coniugi aveva infatti disposto una ricostruzione della situazione economico patrimoniale attraverso l'analisi di probità immobiliari e delle partecipazioni societarie. Aveva poi liquidato un compenso di € 79.000 per tali attività. Il professionista aveva giustificato l'importo indicato in parcella facendo riferimento alla complessità dell'indagine che aveva dovuto svolgere. Il giudice che si era occupato della opposizione al provvedimento di liquidazione aveva ritenuto che gli accertamenti tecnici svolti fossero da liquidare tenendo conto che le indagini avevano investito due settori non omogenei tra loro e che ciò aveva richiesto anche numerose sessioni con i consulenti tecnici di parte. L'accertamento tecnico aveva comunque reso necessario l'esame di complesse operazioni societarie come aumenti di capitale, cessione di azioni, fusioni per incorporazioni ed altro. Questo aveva fatto ritenere legittima la liquidazione del compenso per sommatoria riferita a ciascuno degli accertamenti. Nella sentenza in esame la Cassazione chiarisce invece che per la liquidazione compenso c.t.u. a cui sia stato dato l'incarico "di accertare la capacità reddituale dei coniugi, sulla sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale e contabile di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell'articolo due del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile fiscale, bensì, bensì il disposto dell'articolo 3, per la perizia consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico". Nell'esporre tale principio alla Corte non fa che richiamare un proprio precedente: la sentenza n.24128 del 2013. Aderendo a tale precedente la Corte spiega che una parcellizzazione dell'indagine e del relativo compenso sarebbe del tutto contrario alla ratio del sistema di liquidazione che mira ad includere sotto il medesimo criterio tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico. Chiarisce infine la Corte che l'espletamento dell'incarico del c.t.u. risiede "nel tipo di accertamento chiesto dal giudice e non nelle attività che il c.t.u. secondo il proprio apprezzamento abbia ritenuto necessario allo scopo".
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