Data: 20/03/2015 19:10:00 - Autore: Avv. Laura Bazzan
Con la recente sentenza n. 11131 del 16 marzo 2015, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che per la configurabilit� del reato di guida in stato di alterazione pscico-fisica per uso di sostanze stupefacenti � sufficiente l'esame sui liquidi biologici se accompagnato da un inequivocabile riscontro sintomatico sullo stato di alterazione del conducente. 
In particolare, la comparazione con ulteriori campioni biologici, quale l'esame ematologico, e la visita medica sono stati ritenuti dalla Suprema Corte accertamenti non necessari in caso di alterazione dovuta unicamente all'assunzione di sostanze stupefacenti e chiaramente rilevabile anche dagli agenti di polizia
Nel caso di specie, la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 187 c. 1 c.d.s., con l'aggravante di aver causato un incidente stradale, era stata confermata in appello poich� la percorrenza contromano di una curva, fino allo scontro con un altro veicolo, veniva ritenuta dai giudici condotta riconducibile alla diminuita capacit� di riflessi, lucidit� ed attenzione alla viabilit�
Accogliendo il ricorso e disponendo il rinvio, la corte di legittimit� ha avuto modo per� di rilevare come la guida dell'imputato non potesse essere inequivocabilmente ricondotta all'assunzione di sostanze psicotrope, potendo derivare dalla mera imperizia o imprudenza del conducente, specie in considerazione della presenza del tratto curvilineo, con fondo sdrucciolevole e durante una nevicata. 
La Corte ha quindi chiarito che i 'dati sintomatici' pertinenti e rilevanti non possono essere rappresentati
esclusivamente dalle modalit� di guida dell'imputato in occasione del procurato incidente stradale. 

Come si legge in sentenza "nella nozione di dati sintomatici non pu� che rientrare qualsiasi elemento in grado di esprimere lo stato psico-fisico del soggetto di cui trattasi, beninteso al momento in cui questi era alla guida. Pertanto, anche il comportamento alla guida pu� assumere valenza dimostrativa; ma deve evidentemente trattarsi di un comportamento che non pu� ragionevolmente essere spiegato con causali alternative a quella dello stato di alterazione".
Avv. Laura Bazzan




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