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Data: 20/03/2015 12:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Se l'accusa di diffamazione a giornalista e giornale si rivela temeraria, il denunciante deve pagare il doppio delle spese di lite. A fissare per la prima volta un parametro per quantificare il danno liquidato in via equitativa, oggetto sinora di un annoso dibattito, è il Tribunale di Milano con sentenza del 28 febbraio scorso, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento dei danni (pari ad oltre 500mila euro) al quotidiano regionale l'Unione Sarda in relazione all'inchiesta sull'inquinamento ambientale del Poligono Interforze Salto di Quirra in Sardegna. I giudici milanesi hanno fanno cadere ogni ipotesi accusatoria nei confronti del giornalista, il quale, aldilà di quanto sostenuto dai ricorrenti, si era limitato riferire i risultati dell'inchiesta che aveva portato all'esercizio dell'azione penale e non aggiungendo nulla nella sostanza rispetto a quanto contenuto negli atti di polizia e della procura, ma soltanto trasfondendo nel linguaggio tipico giornalistico, peraltro “neppure molto differente da quello giudiziario”, ciò che emergeva dagli atti stessi. In particolare, ha affermato il tribunale dichiarando infondata l'accusa di diffamazione, “la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste non certo quando il fatto sia vero in sé, bensì quando la notizia data dal giornalista sia fedele al contenuto del provvedimento, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria”, a nulla rilevando pertanto se poi il procedimento si era concluso con un proscioglimento degli imputati per non aver commesso il fatto. Al contrario, invece, a rilevare in sede civile, quale “responsabilità aggravata” ex art. 96, comma 3, c.p.c., sono proprio le argomentazioni “pretestuose” ed “infondate” sostenute dalla società denunciante, la quale, secondo il tribunale, aveva intrapreso il giudizio pur “nella piena consapevolezza del proprio torto”. Una condotta che, a detta del giudice milanese, non può restare impunita, ma va sanzionata al fine di “scoraggiare comportamenti strumentali” che non solo ostacolano la funzionalità della giustizia, ma “violano il generale dovere di lealtà e probità”, provocando alla controparte un danno “in conseguenza dell'ansia e del turbamento inflitti”, non solo per essere chiamata a difendersi ma anche e soprattutto per aver messo “in discussione la propria professionalità”. Così affermando, pertanto, il tribunale ha condannato la società al risarcimento dei danni per un importo di 18mila euro, determinati equitativamente sulla base di un criterio “pari a due volte le spese di lite liquidate a favore dei convenuti”.
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