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Data: 28/04/2015 19:00:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino dott.ssa Floriana Baldino Cerchiamo di chiarire ulteriormente l'impatto della sentenza n. 37/2015 della Ecc.ma Corte Cost. di cui ho avuto già modo di trattare in questo articolo: » Corte costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti di fiducia' L'art. 97 c.3 della Cost. così recita: “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. L'elenco dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate con i relativi curriculum è visibile on line a questa pagina (agenziaentrate.gov.it/...wps/...dirigenti) grazie alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. Il contribuente ha la possibilità di verificare l'autenticità degli atti emessi da organi apicali preposti alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, e quindi verificare se chi ha firmato gli avvisi di accertamento o chi ha iscritto a ruolo le somme accertate e poi trasmesse ad Equitalia, sia o no un vero dirigente. È importante verificare se gli avvisi di accertamento e le iscrizioni a ruolo siano state fatte da un dirigente o da un semplice funzionario, e questo perché, come anche ha stabilito la Cassazione, nella sua nota sentenza n. 4557 del 2009: “L'esistenza dell'atto, dipende dal fatto che, al di là di elementi formali, quale l'avvenuta notifica, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” La logica conseguenza di un atto inesistente a causa di una non valida sottoscrizione di esso, non può che essere l'inesistenza di tutti gli atti consequenziali ad esso anche non conosciuti. Questa evidente illegittimità che investe l'Agenzia delle Entrate è già stata censurata dal TAR Lazio. LA CONSEGUENZA? L'inesistenza di tutti gli atti che questi funzionari reggenti, ma non dirigenti, hanno firmato e trasmesso ad Equitalia. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 19739/2012, aveva già annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate allorchè esso non sia stato sottoscritto da un dirigente o da un funzionario suo delegato. Non si può acquisire in alcun altro modo l'incarico di dirigente in un Amministrazione Pubblica se non per pubblico concorso. In caso contrario ci si troverebbe dinanzi a delle violazioni ancor più gravi, ovvero a violazione di norme di rango superiore quali l'art.97 della Cost.. Se l'Agenzia delle Entrate giustifica la sua posizione facendo riferimento alla delibera n. 55/2009 o in base alla sanatoria prevista dal decreto legge n. 16/2012 (dichiarata già costituzionalmente illegittimo dalla sent. n. 37/2015) si evidenzia che anche nel 2011 una sentenza del TAR Lazio, la n. 06884 (REG. PROV. COLL.) annullò un articolo specifico della delibera del comitato di gestione, dell'Agenzia delle Entrate ovvero l'art. 2., che consentiva il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale. L'Agenzia delle Entrate, dando incarico di dirigenti a semplici funzionari non in possesso della qualifica relativa, ha ecceduto nel suo potere di deroga a norme di rango superiori, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l'Ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Ricordiamo sempre ciò che prevede la Costituzione stessa (art.97 c.3) “Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” altrimenti vi e' un eccesso di potere e sviamento. L'Agenzia delle Entrate con quella delibera oltrepassava i limiti della propria autonomia regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica dirigenziale. Si fa presente che è stato accertato in quella sentenza che ci sono 767 posti di Dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o vacanti. Questo è vietato per legge (D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 art. 56 nel testo sostituito dal D.Lgs.31 Marzo 1998, n.80 art. 25 e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 Ottobre 1998 n. 387 art. 15 e poi dal D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 art. 52) e di conseguenza se è nullo o illegittimo l'atto di conferimento, come stabilisce la sentenza del TAR Lazio, sono nulli per conseguenza anche tutti gli atti firmati dai funzionari non dirigenti. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole Amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione”. A tal proposito si è espressa anche la Corte Costituzionale, con le Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, che ha negato la costituzionalità di “una dirigenza di fiducia” ed ha ribadito la necessità di selezionare i Dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti. Quindi per gli effetti della pronuncia del TAR Lazio, nonché di quella della Corte Costituzionale, sarebbe illegittimo l'art. 24 del su menzionato Regolamento di Amministrazione in quanto conterrebbe una previsione non supportata da una disposizione normativa di rango primario. L'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori e l'ordinamento non contiene norme di legge che contemplino una fattispecie del genere, prevedendo il conferimento di mansioni superiori esclusivamente nell'ambito delle funzioni non dirigenziali (articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165/2001). La questione era nota da anni. Si segnala al riguardo un esposto dell'On.le Turco del 2012, in cui evidenziava che le nomine venivano fatte da sempre con il criterio “intuitu personae”, in assenza cioè di una preventiva verifica riguardante la professionalità non avendo in nessuna considerazione dirigenti in servizio idonei alla dirigenza e funzionari con qualifica superiore in possesso di laurea e con provata esperienza professionale. L'On.le Turco concludeva la sua interrogazione chiedendo, agli Uffici titolari del controllo sulla gestione finanziaria delle Agenzie Fiscali, di verificare se il protrarsi di tale contenzioso non comportasse gravi danni erariali. Oltre agli interventi dell'On.le si segnalano anche tutti gli interventi fatti dalla Dirstat per porre fine a codesta prassi illegittima. In conclusione e per spiegare cosa è importante capire, al fine di accertare la giuridica esistenza di un atto notificato dall'Agenzia delle Entrate, bisogna verificare chi ha firmato l'atto e, nel caso in cui l'atto sia stato firmato da un capo team su delega di un direttore, è importante capire chi ha delegato quella firma, se ne aveva il potere. Se invece avete in mano una cartella di Equitalia, dovete vedere, nella pagina relativa al dettaglio del debito, chi ha iscritto a ruolo quella somma. L'iscrizione a ruolo deve essere fatta da un dirigente, altrimenti anche la cartella è inesistente perché ab origine è inesistente l'atto. Articolo a cura della dott.ssa Floriana Baldino. Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com Vedi:» Corte costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti di fiducia' » Il ricorso contro le cartelle Equitalia dopo la sentenza che dichiara nulli gli atti firmati da dirigenti senza concorso |
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