|
Data: 23/03/2015 10:30:00 - Autore: Avv. Gabriele Mercanti Avv. Gabriele Mercanti La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza della sesta sezione n.3713 depositata in data 24 febbraio 2015, ribadisce due consolidati concetti in tema di diritto di prelazione del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo. (1) Il primo � che il diritto di prelazione non sorge nel caso della c.d. vendita in blocco i cui estremi ricorrono quando la vendita ha ad oggetto l'intero fabbricato nel quale l'immobile locato a terzi � compreso. Il secondo � che il diritto di prelazione non scatta nell'ipotesi della c.d. vendita cumulativa, intesa come vendita di una mera pluralit� di beni accidentalmente comprensiva del cespite locato. Fin qui trattasi di dicotomia concettuale tanto consolidata nelle Aule di Giustizia quanto foriera di attanaglianti difficolt� per locatori, conduttori e � di riflesso � per i rispettivi consulenti Legali. (2) Gli Ermellini, tuttavia, accendono una flebile luce per meglio illuminare i contorni della figura della c.d. vendita in blocco, affermando come �non � indispensabile che la vicenda traslativa riguardi l'intero edificio in cui � compreso quello locato, ma � sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralit� di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti (o cedendi) a un soggetto diverso da colui che conduce in locazione uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unit� immobiliari�. I Giudici del Palazzaccio, cos� statuendo, danno maggior peso all'elemento sostanziale costituito dalla valutazione giuridico � economica unitaria del complesso immobiliare rispetto all'elemento formale, peraltro facilmente manipolabile dal venditore astuto, dato dall'intierezza materiale del compendio edilizio � catastale. (3) Applicando quanto sopra detto, i Giudici del S.C. � confermando il duplice verdetto di merito (4) � respingevano il ricorso del conduttore deluso. Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com www.avvocatogabrielemercanti.it � Vai al testo dell'Ordinanza della sesta sezione n.3713 depositata in data 24 febbraio 2015 |
|