Data: 16/09/2021 06:00:00 - Autore: Giovanna Molteni

Cos'� la ditta individuale

Ai sensi dell'articolo 2082 c.c., � imprenditore chi esercita professionalmente un'attivit� economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Se il soggetto che esercita l'attivit� in modo professionale ed organizzato � una persona fisica, si � in presenza di un'impresa individuale.
L'impresa individuale integra la forma giuridica pi� semplice e meno onerosa per lo svolgimento di un'attivit� a scopo di lucro non essendo richiesti, ai fini della costituzione, particolari adempimenti e non essendo previsto il conferimento di quote o azioni in una quantit� minima iniziale. L'imprenditore � il dominus di tutto il processo imprenditoriale e il rischio d'impresa ricade integralmente su di lui. Da ci� discende che il patrimonio dell'imprenditore individuale � soggetto al rischio d'impresa e che, in caso di insolvenza, l'imprenditore risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali.

Come si costituisce un'impresa individuale

La costituzione di un'impresa individuale si risolve in una procedura snella che richiede solo l'iscrizione nel Registro delle Imprese e l'apertura di un numero di partita iva.
L'iscrizione dell'impresa nel Registro avviene tramite la procedura della Comunicazione Unica secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del D.L 7/2007 convertito nella Legge 40/2007. Nel Registro andranno inoltre iscritte le modificazioni dei dati dell'impresa nonch� la cessazione della medesima nel termine di 30 giorni dal verificarsi.
L'iscrizione potr� avvenire senza o con immediato inizio dell'attivit� economica.
Nel primo caso, l'impresa individuale � iscritta nel Registro delle Imprese fin dal momento della sua costituzione come inattiva, con la possibilit� di ottenere visure e certificati camerali fin da tale momento; contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, � presentata tramite Comunicazione Unica la richiesta di partita Iva. Una volta ultimati gli atti preparatori ed acquisiti gli eventuali titoli autorizzatori necessari, l'impresa individuale deve presentare una nuova Comunicazione Unica per denunciare l'inizio effettivo dell'attivit� al Registro delle Imprese, all'INPS ed eventualmente all'INAIL.
Nel secondo caso, l'impresa individuale contestualmente alla sua costituzione inizia l'attivit� economica: oltre alla richiesta di apertura della partita iva, va presentata la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese e la data di inizio attivit� da indicare in questa istanza deve necessariamente coincidere con la data di invio della Comunicazione Unica.

L'impresa familiare e l'impresa coniugale

L'impresa individuale pu� assumere anche la forma di impresa familiare o di impresa coniugale.
L'impresa familiare trova la sua disciplina nell'articolo 230 bis c.c. Tale � l'impresa in cui collaborino il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Tutti i partecipanti all'impresa familiare hanno diritto alla ripartizione degli utili e il titolare resta comunque l'unico responsabile dell'impresa.
Affinch� si possa parlare di impresa coniugale, occorre che l'impresa sia costituita dopo il matrimonio, che i coniugi siano in regime di comunione legale dei beni e che i due soggetti gestiscano l'impresa senza vincoli di subordinazione.

I vantaggi della ditta individuale

Sono molteplici i vantaggi che fanno da corollario alla scelta della forma giuridica dell'impresa individuale, di norma prescelta quando l'attivit� economica che si intende svolgere non richiede grandi investimenti e comporta rischi abbastanza limitati. I principali vantaggi risiedono nella rapidit� delle tempistiche di costituzione, nei minori oneri amministrativi, contabili e fiscali, nei ridotti costi di gestione e nell'assenza dell'obbligo di redigere il bilancio a fine anno.

La responsabilit� dell'imprenditore individuale

Mentre le societ� di capitali sono dotate di personalit� giuridica e di un'autonomia patrimoniale perfetta, nell'impresa individuale non esiste una barriera invalicabile tra il capitale dell'impresa e le risorse economiche personali dell'imprenditore. Ne consegue che quest'ultimo � illimitatamente responsabile nei confronti dei terzi creditori e risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti.

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