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Data: 02/04/2015 10:00:00 - Autore: Gerolamo Taras di Gerolamo Taras - La circostanza che essa stessa sia controparte in una lite, non giustifica il rifiuto della Pubblica Amministrazione di garantire il diritto di accesso del privato alla documentazione amministrativa. Anche quando sussista il pericolo concreto che la documentazione richiesta possa essere direttamente utilizzata contro lo stesso Soggetto Pubblico o per scoprirne la strategia difensiva. Anzi “l'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la parità delle armi nel processo vale a rendere ancora più solida la pretesa della parte appellata”. E' quanto emerge dalla sentenza n. 01545/2015 del 23-3-2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato. Un' impresa aveva fatto richiesta di accesso agli atti amministrativi e alla documentazione contrattuale relativi ad appalti ad essa affidati ed eseguiti nel periodo dal 1979 al 1984. L'istanza era stata motivata dalla società con riferimento alla “necessità di definire quanto contabilmente tutt' ora in sospeso a fronte della causa promossa dal Comune nei confronti dell'interessata, attualmente in corso presso il Tribunale”. Il Comune aveva promosso la causa per il risarcimento del danno conseguente alla condanna, in via definitiva, della titolare dell'impresa ricorrente per i reati di associazione a delinquere, turbativa d'asta ecc. La richiesta di accesso era stata respinta in quanto, a parere del' Ente Locale, finalizzata ad effettuare un controllo indiretto sul materiale probatorio che l'Amministrazione avrebbe utilizzato o potuto utilizzare in giudizio. L'impresa aveva impugnato l'atto di diniego, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Lombardia, sez. I, aveva accolto con sentenza 10 settembre 2014, n. 2336. Il Tribunale Regionale aveva ritenuto fondata la pretesa della ricorrente “in quanto correlata a un interesse sostanziale qualificato e differenziato, quale quello della difesa in giudizio del proprio diritto al pagamento di pretesi crediti residui”. Infatti ai sensi dell' art. 24, comma 7, l'accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall' effettivo esercizio di un'azione giudiziale”. Contro la sentenza il Comune aveva proposto appello, evidenziando come finalità dell'accesso sarebbe stata, essenzialmente, l'esigenza di acquisire elementi utilizzabili contro l'Amministrazione nella causa di risarcimento del danno. Per il Consiglio di Stato la questione non può liquidarsi così semplicemente. Infatti anche se la finalità dell'accesso fosse stata, unicamente, l' esigenza di acquisire elementi utilizzabili contro l'Amministrazione nella causa di risarcimento del danno, il Comune avrebbe ugualmente dovuto concederlo. “In questi termini, l'affermazione è quasi confessoria. Se l'accesso è almeno potenzialmente correlato alla posizione che l'impresa richiedente intende far valere in giudizio, l'art. 24, comma 7, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”) ne assicura l'integrale soddisfazione. Il soggetto pubblico richiesto non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e quanto all'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461). Nella specie, il Comune è al momento controparte dell'impresa in una lite, nell'economia della quale possono assumere rilievo gli atti richiesti. Dunque l'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la parità delle armi nel processo vale a rendere ancora più solida la pretesa della parte appellata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1211). Non sono stati ritenuti più meritevoli di tutela gli atri argomenti, in base ai quali,il Comune ha negato all' impresa l'accesso ai documenti richiesti: Infatti: “la possibile disponibilità degli atti richiesti da parte del richiedente - che, peraltro, potrebbe anche averli nel frattempo smarriti - non impedisce l'accesso, posto che nessuna norma dispone in tal senso; quanto alla concreta esistenza degli atti, l'istanza di accesso del 27 gennaio 2014 indica dettagliatamente i contratti di appalto interessati nonché gli atti amministrativi e i documenti d'appalto richiesti; in merito all'interesse, l'impresa contesta - con rilievi plausibili - che i rapporti contrattuali con il Comune si siano completamente definiti”; “il lavoro necessario per dare seguito alla richiesta non è una ragione sufficiente per impedire l'accesso, posto che l'Amministrazione non può opporre al controinteressato circostanze inerenti alla propria organizzazione interna (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4286), potendo semmai dilazionare l'accesso, anche se, comunque, sempre nel rispetto di termini ragionevoli”. Si tratta di principi, anche da poco, sviluppati dal Giudice Amministrativo. Recentemente Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna -Sezione Seconda) con la sentenza n. 00452/2015 del 25/03/2015- riaffermato che, in base alle previsioni normative, il termine complessivo per proporre ricorso nei casi di silenzio rigetto sulla domanda di accesso è di complessivi 60 giorni dalla presentazione della stessa, ha riconosciuto l' accesso ad un professionista, nella sua qualità di contribuente e di controparte del Comune di Cagliari in alcune cause pendenti nanti la Commissione tributaria. L' interessato aveva chiesto di avere accesso, in particolare ai verbali delle sedute del Collegio dei Revisori (compresa la documentazione in quella sede utilizzata) relative alla verifica della percentuale di copertura dei costi TARSU per il 2011. Queste le motivazioni della sentenza: “Sul punto il Collegio non condivide le eccezioni di carenza di interesse e indeterminatezza sollevate dalla difesa comunale, posto che la richiesta in esame ha ad oggetto atti, comunque, individuabili e certamente rispondenti a un interesse individuale del ricorrente, il quale -sia come contribuente che come controparte del Comune in diversi giudizi tributari pendenti sulla TARSU- deve essere messo in condizione di verificare il concreto rispetto della previsione normativa di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 503/1997, che come noto vieta al Comune di conseguire un gettito TARSU superiore al costo del relativo servizio…” Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Prima Bis) SENTENZA N. 00353/2015 del 26/03/2015 ha ribadito che “alcuna ragione di segretezza o divieto qualsivoglia di divulgazione può essere ragionevolmente opposta in presenza di una situazione giuridicamente rilevante, quale può essere quella degli eredi di un militare deceduto, a prendere visione delle sue cartelle cliniche”. “Occorre premettere che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo rimanendo che: a) l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso; b) alla P.A. detentrice del documento è preclusa una penetrante indagine sulla "meritevolezza" dell'interesse sotteso alla richiesta di ostensione, tanto che, laddove vi sia detenzione e custodia in capo alla parte pubblica l'obbligo di consentire l'accesso opera in termini pressoché automatici”. |
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