Data: 18/06/2004 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte di Cassazione ha ripercorso i propri orientamenti in materia di condotta antisindacale. Nel caso di specie hanno assunto particolare rilievo i diritti di informazione del sindacato (prerogativa sindacale di natura collettiva). La Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: ove la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, nel fissare i limiti massimi per il lavoro straordinario di ciascun dipendente, preveda anche l'obbligo del datore di lavoro di informare il sindacato in ordine al numero di ore di lavoro straordinario svolto dai dipendenti, l'inottemperanza del datore di lavoro a quest'obbligo di informativa è idonea ex se oggettivamente a costituire condotta antisindacale ed a legittimare, in presenza degli altri presupposti di legge, il ricorso dei sindacato al procedimento di repressione contemplato dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300 del 1970). (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 17 aprile 2004, n.7347: Contrattazione collettiva - Limiti massimi per il lavoro straordinario - Violazione di obblighi di informazione e condotta antisindacale).
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