|
Data: 05/04/2015 10:30:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Pubblichiamo un pratico vademecum, compilato con solido apparato giurisprudenziale, dall'Avv. Francesco Guanti del Foro di Matera, candidata - insieme alla bulgara Plovdiv - a Capitale Europea della Cultura 2019, con cui viene spiegato l'argomento dell'atto di precetto. Il tono è colloquiale: come se Francesco stesse rivolgendosi ad un giovane collega. Ringraziando l'Avv. Guanti anche per l'assiduità con cui segue il nostro Portale, porgiamo a tutti i visitatori un fervido augurio di Buona Pasqua. VADEMECUM SULL'ATTO DI PRECETTO - Francesco GUANTINozioneIl precetto è un atto scritto con il quale intimi al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (480). Il precetto, per giurisprudenza univoca è un atto stragiudiziale (Cass. 23.02.2006 n.3998; Cass. 16.06.1992 n.7394; Cass. 27.06.1990 n.6544; Cass. 11.05.1989 n.2151; Cass. 18.02.1988 n.1744). RedazioneNel precetto devi indicare a pena di nullità (480) le parti, la data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, la trascrizione integrale del titolo esecutivo quando è richiesta dalla legge, ossia quando (474) il titolo esecutivo è costituito da scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. Se hai trascritto il titolo nel precetto, l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Nel precetto devi inserire la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, vale a dire (26 e 26 bis): a) il giudice del luogo in cui si trovano le cose per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili; b) il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede per l'espropriazione forzata di crediti e per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; c) il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare; d) il giudice del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede per l'espropriazione forzata di crediti quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art.413, quinto comma. Se non dichiari la residenza o non eleggi domicilio, il debitore può proporre l'opposizione al precetto davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (480). L'utilizzo del foro di competenza sussidiario è una scelta esclusivamente del debitore. Allo stesso modo, se dichiari la residenza o eleggi domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni o in cui non risiede il terzo debitore, l'elezione di domicilio resta priva di effetti e il debitore può proporre l'opposizione a precetto dinanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, e sarà tuo onere dimostrare che nel comune in cui hai eletto domicilio o dichiarato la residenza, è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato (Corte Cost. n. 480/2005 e Corte Cost. n. 84/1973; Cass. n.13219/2010, Cass. n. 9670/2008, Cass. n. 12976/2004, Cass. n. 10642/2002, Cass. n. 8588/2002, Cass. n. 7505/1999, Cass. n. 8923/1998, Cass. n.840/1997, Cass. n. 10591/1993, Cass. n. 10271/1993, Cass. n.4254/1990). Solo se ometti completamente la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, il debitore potrà notificare l'eventuale opposizione a precetto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. In tutte le altre ipotesi, quando comunque una dichiarazione di residenza o un'elezione di domicilio vi sia stata, il debitore dovrà notificare l'opposizione a precetto nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (Corte Cost. 29.12.2005 n.480; Cass. 25.07.2013 n.18040; Cass. 20.07.2011 n.15901; Cass. 28.05.2009 n.12540). Se poi indichi l'indirizzo di posta elettronica certificata, il debitore (art.16 sexies d.l. n.179 del 18.10.2012, convertito in legge n.221 del 17.12.2012) può procedere alla notificazione presso la cancelleria esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel precetto devi inoltre indicare (125) l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza nonché il tuo codice fiscale e il tuo numero di fax. Devi poi sottoscriverlo tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare. Il precetto non è soggetto a imposta di bollo e neppure la relativa procura o le copie conformi (art.1 D.L. 11.03.2002 n.28, convertito in legge 10.05.2002 n.91; Risoluzione A.E. n.161 del 30.05.2002; Circolare Min. Giustizia 13.05.2002 n.3). NotificazioneLa notificazione del precetto è condizione di procedibilità dell'azione esecutiva (479). In genere segue quella del titolo esecutivo, ma titolo e precetto possono essere notificati anche congiuntamente, tranne nel caso in cui il precetto deve essere notificato agli eredi del debitore defunto (477). Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente a norma degli artt.137 e seguenti (480). Dato che il precetto è un atto stragiudiziale, se vuoi che sia notificato a mani devi rivolgerti all'ufficiale giudiziario del luogo in cui risiede il destinatario; se preferisci che sia notificato a mezzo del servizio postale puoi rivolgerti ad un qualsiasi ufficiale giudiziario (art.106 e 107 D.P.R. 15.12.1959 n.1229). Se il debitore è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, puoi notificare il precetto telematicamente presso questo indirizzo o per il tramite dell'ufficiale giudiziario (149 bis) o direttamente (legge n.53 del 1994). EfficaciaIl precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non inizi l'esecuzione (481). Il termine decorre dal giorno della ricezione del precetto da parte del debitore, vale a dire dalla data del perfezionamento della notificazione che avviene al momento della ricezione del precetto da parte del destinatario (Cass. 20.04.2010 n.9329; Cass. 21.05.2007 n.11783; Trib. Vicenza ord. 22.03.2012). Non puoi tuttavia iniziare l'esecuzione prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del precetto (482). Se inizi l'esecuzione prima del decorso dei dieci giorni, il precetto e il successivo pignoramento sono nulli (Cass. 04.01.2002 n.55). Se vi è pericolo nel ritardo e vuoi procedere con l'esecuzione contestualmente alla notifica del precetto, devi chiedere al presidente del tribunale competente per l'esecuzione, l'autorizzazione all'esecuzione immediata, con cauzione o meno. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce all'originale del precetto. L'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione, avrà cura di trascrivere il decreto nella copia del precetto da notificare. Autore: Avv. Francesco Guanti di Matera Su questo argomento vedi anche: |
|