Data: 07/04/2015 23:40:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 6782 del 2 Aprile 2015. 

La questione in oggetto concerne un caso di responsabilità professionale dell'avvocato. I parenti di un soggetto, deceduto a seguito di incidente stradale, ottengono infatti nei gradi di merito ristoro alla propria richiesta di risarcimento del danno per aver lasciato cancellare dal ruolo una causa di risarcimento danni nei confronti di una compagnia di assicurazioni.

Il caso finiva dinanzi alla Suprema Corte che , nell'esaminare le doglianze del ricorrente, ripercorre brevemente l'istituto della responsabilità professionale in genere e, nello specifico, di quella relativa alla professione forense

In primo luogo la Corte afferma che “nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 cod. civ.)”. La diligenza è dunque misurata in base alla perizia necessaria e all'impiego degli strumenti tecnici richiesti dalla tipologia di prestazione dovuta. 

La valutazione naturalmente varia da professione a professione; “per gli avvocati la responsabilità professionale deriva dall'obbligo di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti nel rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”. 

L'attività del difensore non è quindi limitata alla mera difesa tecnica in giudizio, e pertanto una carenza collegabile a una o più delle predette attività è idonea a configurare responsabilità professionale. Nel caso di specie infatti l'avvocato aveva l'onere di informare i clienti circa la propria propensione a non proseguire il giudizio. Qui sotto il testo integrale della sentenza.


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