Data: 07/04/2015 23:35:00 - Autore: N.R.
Se i clienti che frequentano un pub non conoscono le regole della  buona educazione e sono particolarmente rumorosi, il gestore ha il potere (ma anche il dovere) di cacciarli se gli schiamazzi arrecano disturbo alla quiete del riposo dei vicini. Se non lo fa rischia infatti una condanna penale.

È quanto emerge da una sentenza della corte di cassazione (la n. 12967/2015  qui sotto allegata) che ha confermato una condanna inflitta dal tribunale di Torino alla proprietaria di un pub che, in base a tale verdetto, è tenuta anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

La donna era finita sotto accusa per il reato previsto e punito dall'articolo 659 primo comma del codice penale perché dal suo locale provenivano rumori  intollerabili dovuti agli schiamazzi dei clienti.

Il caso finiva in Cassazione dove l'imputata contestava la propria responsabilità affermando, tra le altre cose, che la norma penale incriminatrice non dovrebbe trovare applicazione a carico del gestore con riferimento a condotte poste in essere dagli avventori.
Secondo la cassazione però chi gestisce un esercizio commerciale risponde  del reato di cui  all'imputazione anche per gli schiamazzi di chi frequenta il locale

Questo perché è proprio la qualità di titolare della gestione che comporta "l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza".

E' sufficiente quindi accertare che il gestore non ha esercitato il potere di controllo per far scattare la condanna penale.

Del resto se gli schiamazzi si verificano all'interno dell'esercizio commerciale egli ha la possibilità di impedire questi comportamentitra i vari mezzi offerti dall'ordinamento, ricorda la Corte, il gestore ha anche la possibilità di esercitare lo "ius excludendi"  vale a dire il diritto di cacciare i clienti. Egli può anche richiedere l'intervento dell'autorità "per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica".

Anche se il disturbo da parte dei clienti avviene all'esterno del locale si può  configurare la responsabilità del gestore, conclude la Corte. In tal caso "è necessario provare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento". 

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