Data: 15/06/2004 - Autore: www.filodiritto.com
La sentenza in oggetto si segnala perchè richiama l'orientamento della Cassazione in materia di computo del periodo di comporto in caso di assenze per infermità imputabili a responsabilità del datore di lavoro. Le assenze dei lavoratore per malattia non giustificano il recesso dei datore di lavoro - in ipotesi di superamento dei periodo di comporto - ove l'infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro - in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme - incombendo, peraltro, al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia - che ha determinato l'assenza (e, segnatamente, l superamento dei periodo di comporto) - ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate. Nell'ipotesi di specie (rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente), secondo la Cassazione (che pure ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni promossa dal lavoratore), le assenze per malattie, collegate con lo stato di invalidità, non possono essere incluse nel periodo di comporto, ai fini dei diritto alla conservazione dei posto di lavoro (a norma dell'art. 2110 c.c., cit.) - se l'invalido sia stato adibito (in violazione dell'art. 20 legge n. 482 dei 1968, cit.) a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche - in quanto l'impossibilità della prestazione lavorativa deriva, in tale caso, dalla violazione, da parte del datore di lavoro, del prospettato obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, che è gravato, tuttavia, dell'onere di provare (ai sensi dell'art. 2697 c.c.) gli elementi oggettivi della fattispecie - sulla quale si fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro - dimostrandone, quindi, l'inadempimento, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento stesso, il danno alla salute e le assenze dal lavoro, che ne conseguano. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 30 aprile 2004, n.7730: Assenze per malattia - Calcolo del periodo di comporto - Assenze per infermità imputabili a responsabilità del datore di lavoro).
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