Data: 15/06/2004 - Autore: www.filodiritto.com
La sentenza in oggetto si segnala perch� richiama l'orientamento della Cassazione in materia di computo del periodo di comporto in caso di assenze per infermit� imputabili a responsabilit� del datore di lavoro. Le assenze dei lavoratore per malattia non giustificano il recesso dei datore di lavoro - in ipotesi di superamento dei periodo di comporto - ove l'infermit� sia, comunque, imputabile a responsabilit� dello stesso datore di lavoro - in dipendenza della nocivit� delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme - incombendo, peraltro, al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia - che ha determinato l'assenza (e, segnatamente, l superamento dei periodo di comporto) - ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate. Nell'ipotesi di specie (rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente), secondo la Cassazione (che pure ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni promossa dal lavoratore), le assenze per malattie, collegate con lo stato di invalidit�, non possono essere incluse nel periodo di comporto, ai fini dei diritto alla conservazione dei posto di lavoro (a norma dell'art. 2110 c.c., cit.) - se l'invalido sia stato adibito (in violazione dell'art. 20 legge n. 482 dei 1968, cit.) a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche - in quanto l'impossibilit� della prestazione lavorativa deriva, in tale caso, dalla violazione, da parte del datore di lavoro, del prospettato obbligo di tutelare l'integrit� fisica del lavoratore, che � gravato, tuttavia, dell'onere di provare (ai sensi dell'art. 2697 c.c.) gli elementi oggettivi della fattispecie - sulla quale si fonda la responsabilit� contrattuale del datore di lavoro - dimostrandone, quindi, l'inadempimento, nonch� il nesso di causalit� tra l'inadempimento stesso, il danno alla salute e le assenze dal lavoro, che ne conseguano. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 30 aprile 2004, n.7730: Assenze per malattia - Calcolo del periodo di comporto - Assenze per infermit� imputabili a responsabilit� del datore di lavoro).
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