Data: 09/04/2015 21:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Il certificato medico che attesta l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato per motivi di salute pu� essere disatteso dal giudice soltanto con adeguata motivazione, attenendosi alla natura e al carattere impeditivo dell'infermit� risultante dal referto, ovvero, in caso di dubbi, disporre una visita medico-fiscale di controllo.

Con questo principio, la sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12643 del 25 marzo scorso, ha accolto il ricorso di un imputato che lamentava la nullit� dell'intero giudizio di appello in quanto si era svolto in sua assenza nonostante il legittimo impedimento attestato dal certificato medico (nella specie, ritenuto affetto da �gastroenterite con diarrea e febbre�, dalla guardia medica con necessit� di �riposo assoluto e cure mediche�), ritenuto non �assoluto� dalla corte territoriale di Milano senza neppure disporre visita fiscale.

La S.C. conferma le doglianze.

� vero, infatti, hanno affermato i giudici di legittimit�, che in materia � riconosciuto il carattere discrezionale della valutazione del giudice, tuttavia, questa deve essere sorretta da una motivazione �adeguata, logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia giustificazione che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilit� a comparire, occorrendo, invece, che la motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici�.

Sicch�, hanno osservato gli Ermellini, nel disattendere la certificazione medica, il giudice non pu� valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura dell'infermit� in essa attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l'imputato, in modo assiomatico, senza spiegare, come avvenuto nel caso di specie, il perch� la patologia accertata nel referto medico prodotto non costituisce un legittimo impedimento.

Laddove permangano ancora dei dubbi sul carattere della patologia diagnosticata, hanno continuato i giudici bacchettando la corte di merito, prima di valutarne negativamente la sussistenza, occorre �disporre una vista fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilit� delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza�.

Su questo assunto, la corte ha annullato la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.


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