Data: 22/04/2015 19:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, ordinanza n. 7057 dell'8 Aprile 2015. 

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta ipotesi grave di rottura del rapporto tra coniugi ed è di per sé sufficiente a fondare la decisione di addebito della separazione a carico del responsabile. 

Sarà onere di quest'ultimo, nel caso in cui l'infedeltà venga accertata, provare a proprio discarico l'esistenza di ulteriori circostanze di fatto in grado di “giustificare” tale comportamento. E' questo il principio espresso dalla Suprema corte nella sentenza in oggetto.

Nel caso di specie ricorre l'interessata, a cui nei gradi di merito è stata addebitata la separazione, lamentando difetto di motivazione e di istruttoria della sentenza impugnata per non aver il giudice del merito tenuto conto del comportamento presumibilmente violento adottato dall'ex marito in pendenza di matrimonio

Ricorda tuttavia la Corte che “i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ove non emergano dagli atti del processo, devono essere allegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito”. 

La valutazione di tali circostanze è riservata al giudice del merito, non potendo la Suprema corte procedere a un'ulteriore esame dei presupposti di fatto, con il limite dell'adeguata motivazione della decisione adottata. In questo caso, la Corte d'appello ha correttamente valutato le circostanze addotte dalla ricorrente come inidonee a fondare scriminante. Il ricorso è rigettato.


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