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Data: 15/04/2015 18:30:00 - Autore: Giovanna Molteni Giovanna Molteni Figli naturali: lo status giuridicoLa Legge numero 219 del 10 dicembre 2012 ha introdotto modifiche alle disposizioni del Codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali nell'ottica del superamento di ogni diseguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali ed in virtù del principio della unicità dello status di "figlio". Con il Decreto Legislativo numero 154 del 2013, attuativo della legge 219, si è concretizzata l'equiparazione: non vi sono più figli naturali e figli legittimi ma figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.Il procedimento per il riconoscimentoIl riconoscimento è l'atto solenne e irrevocabile attraverso il quale i figli nati fuori del matrimonio vengono riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona. Il riconoscimento può essere contenuto e formalizzato, alternativamente, nell'atto di nascita, in una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico, in un testamento o nella domanda presentata al Giudice Tutelare.Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Possono essere riconosciuti anche i figli nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o di affinità, previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. L'impugnazione del riconoscimentoIl riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità o se l'autore del riconoscimento è stato costretto con violenza al riconoscimento o per incapacità derivante da interdizione giudiziale.L'azione di impugnazione può essere promossa anche dal figlio minore che abbia compiuto quattordici anni a mezzo di un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni. L'azione di impugnazione del riconoscimento è imprescrittibile solo per il figlio mentre è soggetta ad un termine di decadenza da parte degli altri legittimati. Gli effetti del riconoscimentoIl riconoscimento comporta l'assunzione da parte del genitore di tutti i doveri e i diritti che ha nei confronti dei figli concepiti durante il matrimonio. In primis, comporta l'assunzione della responsabilità genitoriale. Quindi, il riconoscimento del figlio implica, ai sensi dell'articolo 261 c.c., l'assunzione di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articolo 148 c.c.Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre; in caso contrario, assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Se il riconoscimento paterno è successivo rispetto a quello materno, il figlio decide se assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se il figlio è minore tale decisione compete al giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento. Il riconoscimento produce effetti anche nei confronti degli affini, tanto è vero che l'articolo 317 bis c.c. legittima anche gli ascendenti a ricorrere al Tribunale dei Minorenni nel caso in cui sia impedito il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. |
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