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Data: 15/04/2015 14:10:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 7338 del 10 Aprile
2015. La Cassazione torna pronunciarsi in materia di agevolazioni
fiscali sulla prima casa. Nel caso in oggetto ricorre il
contribuente, al quale sono stati negati tali benefici sulla base
della circostanza che l'abitazione già adibita a prima casa sarebbe
stata venduta entro il quinquennio d'acquisto senza che fosse
acquistato un nuovo immobile entro l'anno dalla vendita.
La Suprema corte, nel risolvere il caso di specie – plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione - fornisce l'interpretazione corretta delle norme concernenti appunto tale agevolazione fiscale, in particolare con un'interpretazione autentica: “il legislatore (…) non ha inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte degli acquirenti che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro in precedenza acquistato”. Ciò che va accertato nel merito è la sussistenza di intento abitativo, intento che va provato con l'adozione della residenza anagrafica presso l'immobile acquistato. Tale prova non è stata raggiunta poiché l'interessato non ha provveduto a trasferire tempestivamente la residenza anagrafica presso l'immobile acquistato dopo la vendita del primo. Qui sotto in allegato il testo della sentenza. |
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