Data: 13/04/2015 21:18:00 - Autore: Marina Crisafi

Oltre all'affetto e al piacere della compagnia che ne deriva, essere proprietari di un animale domestico comporta diverse responsabilità nei confronti dello stesso e dei terzi.

Cane, gatto, canarino o criceto che sia, infatti, quando si porta a casa un “nuovo membro della famiglia” nascono una serie di doveri sia di cura, assistenza e attenzione che una vera e propria responsabilità civile per i danni che lo stesso potrebbe causare a familiari, vicini, amici o ad estranei.

A fissare questi obblighi è l'art. 2052 del codice civile secondo il quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” (si veda la guida: la responsabilità per i danni provocati da animali).

I diversi “perché” di una polizza

Sfatando, dunque, il mito che solo un cane di grossa taglia possa costituire pericolo per gli altri, a causa di eventuali “azzannamenti”, si può tranquillamente affermare che anche un chihuahua o un volpino, pur non mordendo nessuno, possono provocare danni incommensurabili, magari scappando o facendo cadere qualcuno. E che dire del gatto che rompe il vaso cinese di valore inestimabile della zia o fa i bisogni sul divano di lusso di un cliente? O, ancora, del coniglietto nano che corre sul pianerottolo facendo inciampare rovinosamente l'anziana vicina?

E se, invece, danni, incidenti o infortuni occorrono agli stessi pet di casa ad opera di terzi (ad es. un veterinario)?

Insomma, l'elenco è infinito. E per evitare le brutte sorprese, è opportuno che il proprietario di un animale si tuteli con una polizza assicurativa.

Sul mercato esistono diversi tipi di polizze ad hoc: destinate sia a tutelare i danni che l'amico a quattro (o a due) zampe possa provocare ai terzi, sia estese fino a coprire anche le spese mediche e l'assistenza necessarie nel caso in cui siano gli animali stessi a farsi male:

Polizza generica contro i danni

Per tutelarsi dai danni che gli animali domestici possono provocare a terzi è sufficiente stipulare una polizza generica di base: la c.d. “Rc Capofamiglia”. I costi sono contenuti (intorno al centinaio di euro l'anno) e le coperture in genere sono ampie e riguardano tutti i componenti della famiglia: aldilà del nome, infatti, si tratta di una polizza allargata sia al coniuge e ai figli che agli animali domestici.

In genere, le tutele coprono sia i danni provocati alla persona che ai beni, per colpa e per dolo, e spaziano dai piccoli ai grandi incidenti che possono occorrere durante la vita quotidiana, su una vasta estensione territoriale (sebbene alcune compagnie escludano determinati Paesi).

Ovviamente ogni polizza, in base alla compagnia offerta, prevede clausole, franchigie o scoperti, tra cui l'estensione delle tutele soltanto ad alcuni tipi di animali domestici (ad es. cani e gatti) escludendo gli altri (canarini, criceti, ecc.).

È bene dunque prestare attenzione prima della stipula del contratto al grado di copertura offerta.

Polizze estese a cure mediche e assistenza

Questo tipo di polizze offre una copertura più ampia rispetto alle generiche Rc Capofamiglia.

Oltre, infatti, alle tutele previste in caso di danni provocati a terzi (persone e beni), in questa tipologia di polizze ad hoc rientrano altresì le cure mediche e l'assistenza per gli animali domestici.

Occorre, anche qui, fare molta attenzione, perché le limitazioni, le franchigie e le esclusioni previste dalle diverse compagnie ne riducono, e di molto, i vantaggi.

Molte polizze, infatti, offrono prodotti specifici solo per cani e gatti, alcune coprono soltanto le spese sanitarie, altre subordinano i rimborsi a limiti di età dell'animale o all'appartenenza a determinate razze, ecc.

Quando l'assicurazione è obbligatoria

Aldilà della scelta volontaria di dotarsi di una polizza per “limitare” i danni causati dal o al pet domestico, l'ordinanza del 6 agosto 2013 emanata dal Ministero della Salute (e prorogata con ordinanza del 28.8.2014), ribadendo la responsabilità dei proprietari di animali per ogni tipo di danno, senza tener conto della specie o presunte razze pericolose (come faceva la precedente ordinanza abrogata del 2006) impone l'obbligo di stipulare un'assicurazione specifica per gli animali ritenuti “pericolosi”.

L'ordinanza in realtà riguarda solamente i cani “dichiarati a rischio elevato di aggressività” inseriti in apposito registro tenuto e aggiornato dai servizi veterinari.

In quest'ipotesi, l'art. 3, comma 4, oltre all'obbligo del guinzaglio e della museruola nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, impone che i proprietari dei cani stipulino una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dagli stessi.


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