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Data: 14/04/2015 11:30:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Che accade se tra un commissario e la candidata vi è stata una relazione sentimentale? Ce lo spiega il Prof. Ciro Centore muovendo da una pronuncia del Tar Lombardia. Buona lettura! Il TAR della Lombardia, con la sentenza 2307/2014, ha fissato un principio sacrosanto. Quello secondo cui una qualsiasi Commissione d'esame, per l'assunzione di personale, non può essere composta “anche“ da chi, come Commissario, abbia avuto una relazione affettiva con una candidata. E anche laddove detta relazione si sia “da tempo“ esaurita, il componente della Commissione deve “restare“ fuori dalle valutazioni e dai giudizi che la Commissione va ad esprimere, per il rispetto e la osservanza che si deve al principio di “imparzialità” richiamato dall'art. 97 della Carta Costituzionale. Nel caso di specie l'Università di Milano aveva indetto una procedura per la copertura di 49 ricercatori e ricercatrici, in un particolare settore, e della Commissione scientifica e valutativa faceva parte un noto “Prof” universitario che aveva avuto un rapporto sentimentale, anni prima, con una aspirante ricercatrice. La “legittima suspicione“ ha avuto la meglio in questa vicenda. E aveva consigliato la revoca della designazione di questo docente, revoca contestata innanzi alla prima sezione del TAR meneghino ma riconosciuta più che opportuna e legittima dal Magistrato amministrativo. “La moglie di Cesare deve essere e ritrovarsi sempre al di sopra di ogni sospetto“. Questo, in sintesi, il verdetto. L'immagine di indipendenza e di “terzietà” va osservata in ogni circostanza. E non si tratta di un principio formale ma sostanziale. Anche e particolarmente per le procedure comparative e concorsuali.
Autore: Prof. avv.Ciro Centore |
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