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Data: 15/04/2015 12:00:00 - Autore: Giovanna Molteni di Giovanna Molteni La responsabilità dell'ingegnere: il quadro normativoLa disamina dei principali problemi giuridici connessi con l'esercizio della professione intellettuale d'ingegnere e la delimitazione degli odierni confini della responsabilità professionale non può prescindere dall'esame del quadro normativo generale di riferimento.Dall'articolo 2230 c.c. si evince che il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta. E ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza -da intendersi come diligenza qualificata- deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In questo quadro s'inserisce e trova la sua ragion d'essere l'articolo 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Dal combinato disposto delle due norme si ricava che la regola generale è nel senso che l'obbligo di diligenza qualificata determina la responsabilità del professionista anche per colpa lieve, mentre l'attenuazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera in presenza di una prestazione di particolare difficoltà. L'ingegnere progettistaUna risalente giurisprudenza, pressoché totalitaria fino alla metà degli anni Sessanta, riconduceva l'attività di progettazione nella categoria delle obbligazioni di mezzi e, in sede di giudizio di responsabilità, richiamava l'articolo 1176, secondo comma, c.c., con l'applicazione dell'articolo 2236 c.c in caso di problemi tecnici di particolare difficoltà. Questo orientamento giurisprudenziale è poi mutato e in particolare, in tema di garanzia per vizi e difformità dell'opera, l'articolo 2226 c.c. viene oggi ritenuto applicabile anche all'attività dell'ingegnere progettista. Occorre inoltre rammentare che, alla luce della Legge 109 del 1994 e del D.P.R 554 del 1999, sussiste anche per l'ingegnere progettista incaricato della progettazione esecutiva l'obbligo di essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.L'ingegnere libero professionistaCon il conferimento dell'incarico ad un ingegnere libero professionista iscritto nell'albo si perfeziona un contratto d'opera intellettuale in cui il professionista si impegna a svolgere diligentemente un incarico, ma non garantisce un risultato determinato. Il prestatore d'opera è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto e, qualora si avvalga di collaboratori e sostituti, il professionista resta l'unico responsabile per l'opera svolta.Qualora nell'adempimento della prestazione da parte del libero professionista vi sia stata negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, l'ingegnere risponde dei danni subiti dal committente. A tale principio fa eccezione il caso in cui la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: il prestatore d'opera risponde dei danni cagionati solo se l'imperizia sia dovuta a dolo o colpa grave. Incombe sul committente l'onere della prova del danno subito e del nesso causale tra condotta del professionista e danno. Spetterà al professionista fornire la prova liberatoria circa il corretto adempimento della prestazione. L'ingegnere dipendenteL'ingegnere che svolge la propria attività alle dipendenze di terzi non instaura un rapporto diretto con il cliente finale che intratterrà invece il rapporto d'appalto o di opera intellettuale con il soggetto datoriale. In caso di danni, ne consegue che non potrà essere imputata dal cliente alcuna responsabilità diretta all'ingegnere dipendente. Per le responsabilità professionali di quest'ultimo risponderà il datore di lavoro secondo la previsione contenuta nell' articolo 2049 c.c: più precisamente, il datore di lavoro risponde degli atti illeciti produttivi di danni a terzi compiuti dalle persone che, a prescindere da qualifiche o mansioni rivestite, siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed abbiano agito su richiesta, per conto e sotto la sorveglianza dell'imprenditore.La responsabilità nei confronti del committenteL'imputazione di responsabilità presuppone che sussista e sia dimostrabile un nesso di causa ed effetto fra danno occorso e prestazione dell'ingegnere: la responsabilità nei confronti del committente si configura quando il danno cagionato derivi dalla non corretta esecuzione della prestazione tecnica conferita. Dal tenore letterale dell'articolo 2236 c.c si evince che, laddove non sorgano problemi tecnici di particolare complessità, si delinea in tutti i casi, anche se in gradi differenti da situazione a situazione, la responsabilità dell'ingegnere nei confronti del committente. Il professionista sarà immune da responsabilità solo qualora venga chiamato dal committente a risolvere problematiche non ancora compiutamente definite e qualora lo stesso committente venga reso edotto delle difficoltà emerse, assumendosi così implicitamente ed almeno in parte il rischio gravante generalmente solo sul professionista. Nel caso in cui le prestazioni d'opera e di servizi siano erogate al committente da una società di ingegneria, l'attività di tali società di capitali non si configura come assimilabile a quella propria dei prestatori d'opera intellettuale e quindi non è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 2236 c.c.La responsabilità nei confronti dei terziQualora dalla prestazione professionale discendano dei nocumenti a carico di terzi troverà applicazione il principio del neminem laedere di cui all'articolo 2043 c.c. Ciò prescindendo dalla considerazione del tipo di rapporto che intercorra fra autore del fatto e parte lesa.Per la giurisprudenza l'articolo 2236 c.c è applicabile anche in campo extracontrattuale in quanto prevede un limite di responsabilità per la prestazione di attività in genere, sia che essa si svolga su base di un contratto sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio. In molti casi, poi, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori concorre la responsabilità propria dell'appaltatore dei lavori a meno che questi non abbia assunto per espresso patto contrattuale la veste di nudus minister: le concorrenti inadempienze del progettista e dell'appaltatore fanno sì tali soggetti siano corresponsabili in solido. GiurisprudenzaL'ingegnere progettista e direttore dei lavori, risponde dei danni arrecati agli edifici da lui progettati da altri professionisti che hanno collaborato con lui. Si tratta di una culpa in eligendo. Non può considerarsi un inadempimento dell'ingegnere il fatto che il progetto commissionato risulti non realizzabile se tale irrealizzabilità non è conseguenza di errori professionali tali da aver reso inidoneo il progetto ad essere attuato ma dovuta a richieste distruzioni del committente. Tribunale di Firenze Sentenza n. 85 del 14/01/2014 L'ingegnere che svolge l'incarico di direttore dei lavori è tenuto ad accertare la conformità non solo della progressiva realizzazione dell'opera rispetto al progetto originario ma anche della conformità della esecuzione al capitolato e alle norme tecniche. Egli deve altresì adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire che l'opera sia realizzata senza difetti costruttivi. Pertanto, se l'Ingegnere omette di vigilare e di impartire disposizioni (controllando che l'appaltatore vi ottemperi) non potrà sottrarsi alla responsabilità nei confronti del committente (per vizi dell'opera) o nei confronti di eventuali terzi danneggiati. L'attività del direttore dei lavori infatti prevede una sorveglianza completa sulle opere e, anche se non è richiesta una presenza continua e giornaliera in cantiere, il controllo sulla realizzazione dell'opera nelle sue diverse fasi resta un suo specifico compito ed è per questo che il professionista deve verificare con visite periodiche e contatti diretti il rispetto delle regole dell'arte e i materiali impiegati. |
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