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Data: 14/04/2015 17:50:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – È stato pubblicato in G.U. (n. 83 del 10 aprile 2015) il decreto attuativo che stabilisce i requisiti e le modalità per l'accesso al “bonus bebè” introdotto dalla legge di Stabilità 2015. Adesso, per rendere operativo l'incentivo alla natalità, manca solo il via libera dell'Inps che entro 15 giorni dalla pubblicazione del d.p.c.m. (ovvero entro il 25 aprile) dovrà predisporre gli appositi moduli che i richiedenti dovranno utilizzare per inviare la domanda per via telematica. Non solo, entro tale data l'ente dovrà anche assicurare le modalità più idonee per facilitare “l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari”, mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e le procedure telematiche assistite. Previsto inizialmente per una platea molto più vasta, il beneficio approvato con la legge di Stabilità, si ricorda, ammonta a 960 euro annui (80 euro mensili) ed è concesso per ogni figlio, nato o adottato, dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un reddito corrispondente ad un valore Isee non superiore a 25mila euro annui. Se l'Isee non supera i 7mila euro annui, l'importo è raddoppiato. La domanda, ex art. 4 del decreto, andrà presentata (una volta pronti i modelli dell'Inps) entro 90 giorni dalla nascita del bambino ovvero dal suo ingresso nel nucleo familiare (in caso di adozioni). L'assegno decorrerà comunque dal giorno della nascita sino al compimento del terzo anno di età (o fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia per i bambini adottati). Laddove l'evento si sia già verificato, invece, la domanda andrà inoltrata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.p.c.m., altrimenti l'assegno decorrerà non già dal mese dell'evento ma dalla data di presentazione della richiesta. Il richiedente, inoltre, è tenuto ad autocertificare direttamente nel modulo di domanda, il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al beneficio. Le cause di decadenza dal beneficio sono disciplinate dall'art. 5 del decreto secondo il quale il nucleo familiare non ha più diritto all'assegno, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti ovvero qualora si verifichi una delle seguenti cause: decesso del figlio; revoca dell'adozione; decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento del figlio a terzi; affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tutti questi casi, l'erogazione dell'importo verrà interrotta dall'Inps a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate (e percepite). Come previsto, infine, dalla stessa legge n. 190/2014, l'art. 6 del d.p.c.m. ribadisce che, qualora a seguito del monitoraggio mensile (eseguito dall'Inps) degli oneri derivanti dall'erogazione del beneficio dovesse emergere (per tre mensilità consecutive) un superamento delle previsioni di spesa, l'Inps sospende l'acquisizione delle nuove domande attendendo che il ministero dell'economia e delle finanze ridetermini, con apposito decreto, l'importo annuo del bonus e dei relativi valori Isee per averne diritto.
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