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Data: 16/04/2015 18:30:00 - Autore: Avv. Laura Bazzan Nella sentenza n. 3869/2015 (qui sotto allegata), sono poche le novità sul piano dell'interpretazione del diritto fornite dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, ma certamente appare curiosa la fattispecie che ha fato luogo alla pronuncia. Il ricorrente, infatti, era stato tratto a giudizio per essersi intrattenuto nello studio professionale del suo difensore contro la volontà dello stesso ed essersi così espresso nei suoi confronti: "lei è un avvocato mediocre, modesto, un incapace, un buono a niente, di basso livello, vada a fare un altro mestiere, lei ha manipolato le mie cause per farmi perdere, per rovinarmi". Il giudizio di primo grado si svolgeva regolarmente dinanzi al Tribunale di Lecco in seguito ad opposizione al decreto penale di condanna per i reati di cui agli artt. 614 e 594 codice penale In secondo grado, rilevando l'estinzione dei predetti reati per intervenuta prescrizione, la Corte d'Appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato confermando al contempo le statuizioni in favore dell'avvocato costituitosi parte civile. Avverso tale decisione, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione sostenendo, in primo luogo, che il giudice di seconde cure non avesse sufficientemente e correttamente motivato in ordine al rigetto della domanda di annullamento della sentenza di primo grado, formulata per mancata astensione del giudice; in secondo luogo, che la stessa sentenza si fosse limitata a dichiarare l'estinzione dei fatti senza valutare compiutamente i motivi di appello, confermando le statuizioni in favore della parte civile. La Corte di legittimità rigettava il primo motivo di ricorso ma accoglieva il secondo, annullando la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affermando che "il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della causa estintiva del reato, proprio per la presenza della parte civile, lungi dal potersi limitare (come, nel caso di specie, è accaduto) alla mera constatazione dell'assenza della prova dell'innocenza dell'imputato, proprio ai fini delle statuizioni civili è chiamato a valutare approfonditamente il compendio probatorio ovvero a verificare compiutamente la sussistenza della eventuale causa di nullità o inutilizzabilità eccepita dalla difesa".
Avv. Laura Bazzan |
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