Data: 16/04/2015 09:00:00 - Autore: G.C.
La Corte di Cassazione, terza sezione Penale, con sentenza 9 aprile 2015, n. 14247, ha preso in esame il caso di un medico ritenuto colpevole, sia in primo che in secondo grado, del reato di violenza Carnale (609 bis del codice penale)
Nello specifico, il medico in questione, abusando della propria autorit�, attraverso una serie di azioni consecutive facenti parte di un preciso disegno criminoso, costringeva alcune pazienti a subire atti sessuali, approfittando, in determinati casi, anche della loro inferiorit� psichica e fisica al momento del fatto. 
Essendo l'imputato un medico specialista in pneumologia operante, in tale qualit�, presso un ospedale, l'esercizio delle sue funzioni � qualificato come pubblico servizio
Infatti, secondo quanto sottolineato dalla Suprema Corte, il rapporto che viene ad instaurarsi tra medico e paziente � di natura pubblicistica allorch� il paziente si rivolge al medico non per ragioni inerenti alla sua professionalit�, ma in quanto egli presta la propria attivit� in una struttura ospedaliera facente parte del sistema sanitario. 
In virt� di ci�, il reato di violenza sessuale commesso da un medico ospedaliero ai danni di una paziente all'interno di una struttura sanitaria � procedibile d'ufficio
Non assume rilevanza il fatto che il professionista, per il rapporto di fiducia creatosi con la paziente, abbia fissato le varie visite senza seguire l'iter burocratico previsto per l'accettazione: tale circostanza, infatti, non influisce sulla natura pubblicistica del rapporto.

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