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Data: 19/04/2015 19:35:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Non ha diritto al risarcimento danni il pedone che inciampa in un tombino sporgente e non segnalato, perchè tenendo una condotta prudente ed evitando di camminarci sopra avrebbe potuto evitare il danno. È questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 7636 del 15 aprile 2015, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna nei confronti del comune di Milano per le gravi lesioni riportate (frattura del setto nasale) a seguito della caduta provocata da un tombino sporgente e non segnalato posto sul marciapiede vicino casa. Vedendo rigettate le istanze in entrambi i gradi di giudizio, la signora aveva adito la Cassazione per ottenere la condanna del Comune e sentir affermare le proprie ragioni. Ma per la Cassazione la colpa è sua! È vero, infatti, ha dichiarato la sesta sezione civile, che il tombino presentava una sporgenza di circa 3-4 cm e che, come dichiarato nel verbale dei vigili urbani, era emersa la necessità di metterlo in sicurezza con pronto intervento (poi eseguito visto che secondo la legge regionale i tombini avrebbero dovuto essere “a filo strada”). Tuttavia, è anche vero che la condotta imprudente della donna è tale da integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere qualsiasi responsabilità dell'ente. Decisivo, infatti, il fatto che il tombino era visibile e posto al centro di una zona dissestata (emergente dalle foto agli atti come di colore più scuro) e che, abitando la donna a pochi metri di distanza dal marciapiede “incriminato”, questo presumeva la conoscenza dei luoghi da parte della stessa. Pertanto, ha deciso la S.C., rigettando il ricorso, ciò è sufficiente per ritenere che l'incidente avrebbe potuto essere evitato da un incedere prudente della danneggiata, la quale invece ha adottato una condotta azzardata camminando sopra il tombino. |
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