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Data: 20/04/2015 12:00:00 - Autore: Avv. Gabriele Mercanti Avv. Gabriele Mercanti Di particolare interesse è la Sentenza della Cassazione Prima Sezione Civile n. 6904 depositata il 7 aprile 2015, in quanto relativa ad un tema di rarissima trattazione nella pur sterminata casistica inerente alla prelazione (legale) agraria. Come noto l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 attribuisce il diritto di prelazione nella vendita dei fondi rustici “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti”. Nel caso di specie un confinante sì coltivatore diretto ma mero nudo proprietario aveva esercitato il diritto di riscatto del fondo avverso il terzo acquirente per omessa offerta preventiva in prelazione a suo favore da parte del venditore. Sia il Tribunale di Udine sia la Corte di Appello di Trieste confermavano la di lui facoltà di riscatto del fondo, asserendo che fosse irrilevante la sua qualità di mero nudo proprietario e ciò in quanto “per il legislatore non vi è differenza tra la nuda e la piena proprietà”. (1) Non si arrendeva, però, l'acquirente – convenuto che ricorreva in Cassazione ritenendo non condivisibile l'interpretazione estensiva della norma de quo prevalsa nel doppio di grado di merito. Pur ammettendo l'inesistenza di precedenti specifici (2), i Giudici del Palazzaccio accolgono la tesi del ricorrente sulla base di due argomentazioni: a) La prima:è che una parificazione tra la posizione del nudo proprietario e quella del (pieno) proprietario sarebbe “evidentemente arbitraria”, in quanto et il contenuto dei due diritti è chiaramente diverso (dato che il primo non ha i poteri di godimento del bene che, per definizione, spettano al secondo) et la consolidazione dei due diritti potrebbe in determinati caso non avvenire (e, quindi, il nudo proprietario potrebbe non diventare pieno proprietario) (3); b) La seconda:è che le norme in materia di prelazione agraria e riscatto, costituendo un'ovvia limitazione del contenuto della proprietà (4), sono di stretta interpretazione ed, in quanto tali, non estensibili al di fuori dei casi strettamente stabiliti dalla Legge. In conseguenza di quanto sopra, il ricorso è stato accolto con conseguente reiezione della domanda di riscatto proposta dal confinante coltivatore diretto nudo proprietario. Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com www.avvocatogabrielemercanti.it (1) Evidentemente la suddetta affermazione deve essere contestualizzata nel Giudizio: è ovvio che tra proprietà e nuda proprietà esistono delle differenze, ma - a parere del Tribunale e della Corte d'Appello - esse erano irrilevanti per stabilire la spettanza del diritto di prelazione e riscatto in capo al confinante coltivatore diretto. (2) Rischiando subito di essere smentito, da una ricerca giurisprudenziale si è rivenuta una sola pronuncia di merito, cfr. Tribunale di Pinerolo del 24.02.1988. In dottrina cfr. Casarotto, ne “Trattato di diritto agrario, vol. 1,” - UTET 2011, pg 500 (peraltro, a favore dell'esistenza del diritto di prelazione). (3) Difficilmente spiegabile è, a parere di chi scrive, detta affermazione, in quanto – essendo per definizione l'usufrutto un diritto temporaneo – vi sarà necessariamente un momento in cui la nuda proprietà si riespanderà per ritornare nella sua pienezza (magari a favore di un altro nudo proprietario nel frattempo divenuto titolare del diritto … ma sempre consolidazione si avrebbe …). Unico modo per darVi un senso sarebbe, allora, ritenere che il S.C. ipotizzasse il caso del totale perimento della cosa (che, ovviamente, estinguerebbe tanto il diritto di usufrutto quanto quello di nuda proprietà, impedendo in re ipsa la consolidazione), fattispecie – tuttavia – del tutto residuale e teorica in tema di fondi rustici. (4) Nello specifico, a parere dell'Organo Giudicante, la limitazione del diritto dominicale risiederebbe nella lesione di “una delle prerogative fondamentali del proprietario che è quella di alienare il proprio diritto ad un soggetto liberamente scelto”. Incidenter tantum, si noti che in altro contesto - e precisamente al fine di legittimare la concessione di un diritto di prelazione senza termine – tale lesione non è stata ravvisata dai Giudici di Legittimità: cfr. Cass. n. 15.709/2013 per la quale “tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore”.
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