|
Data: 20/04/2015 14:20:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Violenze e tradimenti, per i giudici di merito, sono troppo “lontani” nel tempo per incidere sulla causa della crisi coniugale. Così, rigettano la domanda di addebito della separazione avanzata da una donna nei confronti dell'ex marito. Ma la Cassazione rimette tutto in discussione, bacchettando la Corte d'Appello di Napoli per avere ritenuto che non vi fosse prova del nesso di causalità tra i comportamenti dell'ex consorte e l'intollerabilità della convivenza. Per i giudici del Palazzaccio, infatti (ordinanza n. 7814 del 16 aprile 2015), la donna ha indicato adeguatamente i fatti, fornendo argomentazioni specifiche e rispettando il principio dell'autosufficienza, nell'evidenziare episodi gravi (come violenze e relazione extramatrimoniale del marito, peraltro assai recente), indicandoli come causa della crisi coniugale. Carente e inadeguata, per gli Ermellini, la decisione anche sotto il profilo della determinazione dell'assegno per la moglie e del contributo per il mantenimento delle figlie, compiuto trascurando qualsiasi analisi delle condizioni economiche dei coniugi. In conclusione, il processo è da rifare. L'esame troppo frettoloso e “del tutto generico”, infatti, spinge la S.C. a cassare la sentenza con rinvio ad altro giudice affinché venga svolta l'opportuna istruttoria. |
|