Data: 19/06/2004 - Autore: Adnkronos
Il 26 maggio corso � stata definitivamente approvata la legge che reca modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato. La nuova legge nasce dall'esigenza di superare le difficolt� che un condannato incontra per un corretto e pieno reinserimento nell'ambiente sociale di provenienza. Il termine attualmente previsto dall'ordinamento affinch� un condannato, anche per lievi reati, possa ottenere la riabilitazione � di cinque anni; tale termine appare eccessivamente oneroso, soprattutto a fronte del livellamento verso l'alto che esso opera tra condannati per reati la cui gravit� pu� essere molto differente. Peraltro, l'articolo 179 del codice penale, nel testo vigente, non attribuisce alcuna possibilit� di valutazione discrezionale, quantomeno in termini di cautela, all'autorit� giudiziaria preposta a decidere sulla concessione della riabilitazione, poich� la riabilitazione attualmente "� concessa" dopo che sia trascorso il predetto quinquennio. Viceversa, con la presente legge si apporta una modifica al codice penale che attribuisce al Tribunale di sorveglianza, competente a pronunciarsi con sentenza sulle istanze per la riabilitazione, la possibilit� di valutare caso per caso le possibilit� e le modalit� per accordare ad un condannato la riabilitazione. Con una modifica all'articolo 180 del codice penale si stabilisce che la sentenza di riabilitazione � revocata se la persona riabilitata commette un delitto non colposo entro sette anni, anzich� entro cinque. In materia di sospensione condizionale della pena, la nuova legge apporta modifiche all'articolo 163 del codice penale. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso sia superiore a due anni, il giudice pu� ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato � stato commesso da un minore, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso sia superiore a tre anni, il giudice pu� ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato � stato commesso da persona di et� superiore agli anni 18, ma inferiore ai 21, o da chi ha compiuto 70 anni in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice pu� ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonch� qualora il colpevole, entro lo stesso termine si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice pu� ordinare che l'esecuzione della pena, rimanga sospesa per il termine di un anno. All'articolo 165 del codice penale sono apportate modifiche volte ad aggiungere agli obblighi gi� previsti per il condannato in caso di sospensione condizionale della pena, quella della prestazione di attivit� non retribuita a favore della collettivit� per un tempo determinato, comunque non superire alla durata della pena sospesa.
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