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Data: 19/06/2004 - Autore: Adnkronos Il 26 maggio corso è stata definitivamente approvata la legge che reca modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato. La nuova legge nasce dall'esigenza di superare le difficoltà che un condannato incontra per un corretto e pieno reinserimento nell'ambiente sociale di provenienza. Il termine attualmente previsto dall'ordinamento affinché un condannato, anche per lievi reati, possa ottenere la riabilitazione è di cinque anni; tale termine appare eccessivamente oneroso, soprattutto a fronte del livellamento verso l'alto che esso opera tra condannati per reati la cui gravità può essere molto differente. Peraltro, l'articolo 179 del codice penale, nel testo vigente, non attribuisce alcuna possibilità di valutazione discrezionale, quantomeno in termini di cautela, all'autorità giudiziaria preposta a decidere sulla concessione della riabilitazione, poiché la riabilitazione attualmente "è concessa" dopo che sia trascorso il predetto quinquennio. Viceversa, con la presente legge si apporta una modifica al codice penale che attribuisce al Tribunale di sorveglianza, competente a pronunciarsi con sentenza sulle istanze per la riabilitazione, la possibilità di valutare caso per caso le possibilità e le modalità per accordare ad un condannato la riabilitazione. Con una modifica all'articolo 180 del codice penale si stabilisce che la sentenza di riabilitazione è revocata se la persona riabilitata commette un delitto non colposo entro sette anni, anziché entro cinque. In materia di sospensione condizionale della pena, la nuova legge apporta modifiche all'articolo 163 del codice penale. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da un minore, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni 18, ma inferiore ai 21, o da chi ha compiuto 70 anni in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, rimanga sospesa per il termine di un anno. All'articolo 165 del codice penale sono apportate modifiche volte ad aggiungere agli obblighi già previsti per il condannato in caso di sospensione condizionale della pena, quella della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superire alla durata della pena sospesa. |
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