Data: 20/12/2020 21:00:00 - Autore: Giovanna Molteni

Cos'è la sospensione condizionale della pena

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La sospensione condizionale della pena trova la propria disciplina negli articoli 163 e seguenti del Codice penale.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto è richiesta la pronuncia di una sentenza di condanna con la quale il giudice non solo afferma la responsabilità del reo, ma determina la pena e la irroga al condannato.

In presenza di determinati presupposti oggettivi e in considerazione di una modesta capacità a delinquere che consenta al giudice di formulare una prognosi di non recidività, questi ordina che l'esecuzione delle pene principali e di quelle accessorie non abbia inizio, rimanendo sospesa per un periodo di tempo predeterminato dalla legge.

Se il condannato nel periodo di sospensione non commette nuovi reati e adempie agli eventuali obblighi imposti dal giudice, si determina l'effetto estintivo delle pene principali e accessorie.

Se invece il condannato nella pendenza del periodo di sospensione commette altri reati o non adempie agli obblighi imposti dal giudice, si produce la revoca della sospensione, con la conseguenza che le pene originariamente irrogate nella sentenza di condanna dovranno essere eseguite.

La ratio della sospensione condizionale

La sospensione condizionale della pena non si risolve nella rinuncia all'esecuzione della pena, ma presenta un'ulteriore finalità che fa di questo istituto uno strumento sanzionatorio dotato di una sua peculiare efficacia special preventiva.

La ratio della sospensione è infatti quella di invitare il condannato al ravvedimento e incentivare il suo reinserimento nella società. Solo in caso di buona condotta del reo, infatti, la sospensione condizionale si trasforma in estinzione della pena inflitta.

Quando può essere concessa la sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena può essere concessa in caso di sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni o al pagamento di una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135 c.p., sia equivalente a una pena privativa della libertà personale non superiore allo stesso limite di due anni.

In queste ipotesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva può essere concesso anche in caso di condanna a una pena detentiva non superiore a due anni congiunta a pena pecuniaria se la pena, ragguagliata a norma del suddetto articolo 135 c.p., determini nel complesso una pena privativa della libertà personale superiore a due anni.

Sospensione della pena per i minorenni e altri specifici soggetti

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto o da una persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto settant'anni, la sospensione è regolata in maniera peculiare.

Nel caso di minorenne, nel dettaglio, la sospensione condizionale della pena può applicarsi:

  • quando la pena restrittiva della libertà personale non superi i tre anni o
  • quando la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135 c.p., equivalga a una pena detentiva non superiore, nel complesso, a tre anni.

Il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva anche in caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni se la pena, complessivamente e ragguagliata a norma dell'articolo 135 c.p., sia superiore a tre anni.

In caso di colpevole di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni o superiore a settanta anni, la sospensione condizionale della pena può applicarsi:

  • quando la pena restrittiva della libertà personale non superi due anni e sei mesi o
  • quando la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135 c.p., equivalga a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi.

Il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva anche in caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi se la pena, complessivamente e ragguagliata a norma dell'articolo 135 c.p., sia superiore a due anni e sei mesi.

Riparazione del danno

L'ultimo comma dell'articolo 163 c.p., infine, prevede un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena pari a un anno.

Essa opera nel caso di pena non superiore a un anno:

  • quando il danno sia stato integralmente riparato prima della sentenza di primo grado mediante il risarcimento e, se possibile, le restituzioni
  • quando il colpevole, prima della sentenza di primo grado e fuori del caso previsto dal quarto comma dell'art. 56 c.p. (che contempla l'ipotesi in cui egli abbia volontariamente impedito l'evento), si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili.

I presupposti per la concessione della sospensione condizionale

La sospensione condizionale della pena, in ogni caso, è ammessa solo entro specifici limiti, stabiliti dall'articolo 164 c.p..

In particolare, la concessione del beneficio presuppone un giudizio prognostico favorevole, essendo ammessa solo quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 per la valutazione di gravità del reato, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Esclusioni

In alcuni casi la sospensione della pena non può mai essere concessa.

Si tratta delle ipotesi in cui:

  • il condannato ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione,
  • il condannato è delinquente o contravventore abituale o professionale
  • il condannato è una persona che la legge presume socialmente pericolosa e, quindi, alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale.

Misure di sicurezza e reiterazione del beneficio

L'articolo 164 c.p. stabilisce, poi, che la sospensione condizionale della pena, per regola generale, può essere concessa una sola volta.

Tuttavia, il beneficio può essere accordato più volte se la nuova condanna comporta una pena che, cumulata con quella irrogata per il precedente delitto, non superi i limiti fissati dall'articolo 163 per la sua concessione.

Obblighi del condannato in caso di sospensione condizionale della pena

La concessione del beneficio può essere altresì subordinata dal giudice all'adempimento di taluni obblighi da parte del condannato. Trattasi dell'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o assegnata in via provvisionale sull'ammontare di esso e più in generale dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Inoltre, l'articolo 165 c.p. contempla la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa quale vera e propria condotta riparatoria, al cui adempimento -sempre che il condannato non vi si opponga- può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Infine, la concessione del beneficio al soggetto che ne abbia già fruito deve necessariamente essere subordinata all'imposizione di uno dei suddetti obblighi.

Specifiche fattispecie di reato

In alcuni casi la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato o all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia.

Si tratta delle ipotesi in cui la condanna sia intervenuta per uno dei seguenti reati:

  • peculato
  • concussione
  • corruzione per l'esercizio della funzione
  • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
  • corruzione in atti giudiziari (in tal caso la predetta somma va pagata all'amministrazione giudiziaria)
  • induzione indebita a dare o promettere utilità
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
  • peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Revoca della sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena è revocata quando:

  • il condannato, nei termini stabiliti, commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e subisce quindi una pena detentiva
  • il condannato, nei termini stabiliti, non adempie agli obblighi impostigli
  • il condannato, nei termini stabiliti, riporta una condanna per un delitto commesso in precedenza a una pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti stabiliti per la sospensione condizionale. Anche se i limiti non sono superati, la sospensione può essere revocata dal giudice in ragione dell'indole e della gravità del reato commesso
  • il beneficio è stato concesso in violazione del quarto comma dell'articolo 164 c.p. in presenza di cause ostative.

Sospensione condizionale e patteggiamento

Si precisa che l'ultima ipotesi di revoca appena contemplata è disposta anche se la sospensione concessa è presupposto per l'efficacia della richiesta di patteggiamento.
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