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Data: 26/04/2015 18:30:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 8094 del 22 Aprile
2015. Se i coniugi esercitano insieme un'attività imprenditoriale è
legittimo addebitare la separazione a carico di chi, nella gestione dell'impresa familiare, pretende di gestirla da solo. E' quanto ha statuito la Cassazione
nella sentenza in oggetto, in cui la Corte si è occupata del caso di una donna che lamentava di essere stata vittima, in ambito lavorativo, di continue vessazioni da parte del marito. I giudici di merito avevano respinto la richiesta della donna di addebitare al marito la separazione ma la donna si è rivolta alla suprema Corte che invece le ha dato ragione. Sulla
base delle norme che impongono ai coniugi doveri reciproci di
collaborazione e di concorde determinazione dell'indirizzo di vita
familiare, “se i coniugi esercitano congiuntamente
un'attività economica per trarne i mezzi di sostentamento della
famiglia essi debbono collaborare in posizione paritaria
nell'esercizio e nella gestione dell'attività comune senza che l'uno
possa pretendere di gestirla ad esclusione dell'altro”. Il
comportamento dispotico del marito, assunto durante la
gestione dell'impresa familiare, è stato dunque idoneo a ledere, nel
tempo, l'affectio coniugalis, ed è quindi qualificabile come
elemento di addebito della separazione. La dipendenza psicologica
del coniuge più debole (in questo caso, della moglie) non deve dunque
comportare una lesione dei diritti e dei doveri matrimoniali previsti
dalla legge. In quest'ottica, attraverso tale comportamento, il
marito avrebbe leso il principio di pari dignità dei coniugi. Il
ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio. Qui sotto il testo integrale della sentenza.
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